Le spese di personale riferite all’assunzione finanziate da risorse provenienti da altri soggetti non rilevano ai fini della verifica del rispetto dei limiti di spesa di personale del Decreto Crescita – Corte dei Conti Umbria delibera 39/2026

Le spese di personale riferite all'assunzione finanziate da risorse provenienti da altri soggetti non rilevano ai fini della verifica del rispetto dei limiti di spesa di personale del Decreto Crescita - Corte dei Conti Umbria delibera 39/2026

La Provincia di Perugia ha chiesto, con un primo quesito, se, in applicazione di quanto previsto dall’art. 33, comma 1-bis del decreto–legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sia legittimo “neutralizzare ai fini del calcolo delle capacità assunti […] le spese di personale rimborsate dalla Regione dell’Umbria per l’esercizio delle funzioni delegate”. Con un secondo quesito, ha chiesto se, in subordine, fosse possibile “neutralizzare le assunzioni di personale operate per l’esercizio” delle predette funzioni. In risposta al primo quesito, la Sezione ha espresso il parere secondo cui è possibile il superamento dei limiti di spesa di cui al richiamato art. 33, comma 1-bis, nel caso in cui le risorse siano etero-finanziate e, dunque, non impattino sui bilanci dell’ente delegato, ma remunerino esaustivamente lo svolgimento delle funzioni delegate, a prescindere dalle modalità di trasferimento di tali risorse. La spesa per il personale per lo svolgimento delle funzioni delegate, neutralizzate ai fini del calcolo per l’individuazione dei limiti di cui all’art. 33, comma 1-bis per l’ente delegato, resta invece rilevante in capo al soggetto pubblico finanziatore che ha conferito le funzioni, onde assicurare il rispetto dei saldi di finanza pubblica. Con riguardo al secondo quesito, la Sezione ha richiamato l’art. 57, comma 3-septies del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, secondo cui le spese di personale riferite all’assunzione finanziate da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui al predetto art. 33, comma 1-bis, per il periodo in cui è garantito il finanziamento. L’esclusione dal calcolo de quo è sottoposta all’ulteriore condizione che l’ente dimostri la tracciabilità delle risorse vincolate e la loro integrale destinazione alla specifica assunzione.

Link: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCUMB/39/2026/PAR

Rispondi

IL PERSONALE COMANDATO RIENTRA NEI NUOVI LIMITI DI SPESA DI PERSONALE – CORTE DEI CONTI VENETO DELIBERA N. 17/2022

IL PERSONALE COMANDATO RIENTRA NEI NUOVI LIMITI DI SPESA DI PERSONALE - CORTE DEI CONTI VENETO DELIBERA N. 17/2022

Comune di Montecchio Precalcino (VI) – Parere reso ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131. Il Comune, in quanto parte di un consorzio di polizia locale, chiede quali siano i corretti criteri di quantificazione della spesa per il personale al fine di l’esatta incidenza rispetto alle entrate correnti, ed in particolare chiede se quantificazione deve esplicarsi , alternativamente: 1) prendendo in considerazione le sole voci di bilancio elencate nella Circolare 13 maggio 2020 (GU n. 226 dell’11/9/2020), attuativa del Decreto 17 marzo 2020 (Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto col Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Ministro dell’Interno, recante “Misure per la definizione delle capacità assunte di personale a tempo indeterminato dei comuni”), quindi senza la spesa virtuale dei Vigili, evidenziando che in siffatta elencazione dei codici di bilancio manchi il macroaggregato 9 “Rimborso personale comandato” relativo alla spesa di tutte le convenzioni; 2) prendendo l’elenco delle voci di bilancio, cui si aggiungerebbero sia il macroaggregato 9 sia la spesa virtuale Vigili. Nello specifico, l’amministrazione comunale richiama, ai fini della definizione delle spese di personale, l’art. 2, comma 1, lett. a), Decreto 17/3/2020 (Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’Interno, recante “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni ”) e la predetta Circolare attuativa che, interpretando siffatto art. 2

Link al documento: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCVEN/17/2022/PAR