Definizione monte salari Segretari – Corte dei Conti Lombardia delibera 158/2025

Definizione monte salari - Corte dei Conti Lombardia delibera 158/2025

La Corte dei conti con deliberazione n. 158/2025 – in riscontro ad una richiesta di parere in merito alla corretta interpretazione della menzionata disposizione contrattuale, circa la possibilità di includere nella definizione di “monte salari” anche: i) le eventuali indennità a scavalco percepite per prestazioni svolte in enti non appartenenti alla convenzione di segreteria e ii) i diritti di segreteria riscossi in quanto titolare della funzione rogante, laddove previsti – ha ricordato che “non esiste una definizione normativa del monte salari” e che, tuttavia, anche in base agli stessi orientamenti applicativi dell’ARAN  “…rientrano in tale definizione tutte le somme corrisposte nell’anno di riferimento, come rilevate dai dati inviati da ciascun Ente, ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a titolo di trattamento economico sia principale che accessorio, ivi comprese le incentivazioni, al netto degli oneri accessori e riflessi a carico dell’amministrazione e con esclusione degli emolumenti non correlati ad effettive prestazioni lavorative, mentre non costituiscono base di calcolo per la determinazione del “monte salari”, oltre che le voci relative agli assegni per il nucleo familiare, anche, ad esempio, i buoni pasto, i rimborsi spese etc., né concorrono alla determinazione del monte salari gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti. Rientrano nella definizione di monte salari di cui all’art. 61, comma 2 del CCNL: a) i trattamenti economici correlati a prestazioni lavorative; b) rese nei confronti dell’amministrazione a cui spetta erogarli”. Non possono essere ricomprese nel monte salari, le indennità a scavalco percepite dal Segretario a fronte delle prestazioni rese, ai sensi dell’art. 62 del CCNL, a Comuni diversi da quelli stipulanti la convenzione di segreteria. In tali casi, infatti, il trattamento economico grava sugli Enti locali presso cui l’incarico viene espletato. Tali indennità, pertanto, rileveranno esclusivamente sul monte salari di quest’ultimi Comuni, pena l’indebita duplicazione della loro incidenza. Vanno ricompresi nel monte salari i c.d. “diritti di rogito”, in quanto remunerativi di prestazioni rese dal Segretario comunale nell’esercizio di una funzione tipicamente segretariale, ancorché peculiare: quella rogante. Quest’ultima funzione, come recentemente ricordato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 200 del 2023, ha origini remote, rinvenendosene traccia già nel R.D. 8 giugno 1865, n. 2321 e nel R.D. 21 marzo 1929, n. 371 (Norme integrative ed esecutive del R. D.L. 17 agosto 1928, n. 1953, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali), successivamente confluito nel testo unico della legge comunale e provinciale approvato con il R.D. n. 383 del 1934.

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SEGNALAZIONI INVIATE ALLA CORTE DEI CONTI DAGLI OIV E ISTITUTI DI PREMIALITÀ RICONOSCIUTI AL PERSONALE DIPENDENTE (2020-2022) – Corte di Conti delibera n. 62/2024

SEGNALAZIONI INVIATE ALLA CORTE DEI CONTI DAGLI OIV E ISTITUTI DI PREMIALITÀ RICONOSCIUTI AL PERSONALE DIPENDENTE (2020-2022) - Corte di Conti delibera n. 62/2024

Da quanto detto emerge un sistema di valutazione della performance non
sufficientemente efficace, siccome inidoneo a misurare, in modo uniforme e appieno
adeguato, la qualità delle prestazioni dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche.
Se la ratio sottesa all’istituzione degli Organismi Indipendenti di Valutazione si
appunta nell’opportunità di ricondurre a unità i compiti in precedenza svolti dai servizi
o dagli uffici di controllo interno delle Amministrazioni pubbliche e così di uniformare
le modalità di verifica delle prestazioni, l’assenza nel sistema vigente di parametri
realmente omogenei allontana dagli scopi che hanno ispirato il d.lgs. n. 150/2009.
Obiettivi e classi di punteggio rimessi alla stessa dirigenza che deve essere valutata,
in un quadro di notevole differenziazione di ciascun Ministero dall’altro, non sembrano
coerenti con la funzione di un unitario sistema di valutazione della performance.
Emerge la necessità di meccanismi premiali che, in linea con la teoria degli incentivi
propria dell’analisi economica, risultino realmente efficaci, ai fini della piena
promozione della buona amministrazione.

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LINEE GUIDA E RELATIVO QUESTIONARIO PER LE RELAZIONI ANNUALI DEL SINDACO DEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 15.000 ABITANTI, DEL SINDACO DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DEL PRESIDENTE DELLE PROVINCE SUL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI INTERNI NEGLI ANNI 2022 E 2023 – CORTE DEI CONTI AUTONOMIE DELIBERA N. 02/2024

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