
Da quanto detto emerge un sistema di valutazione della performance non
sufficientemente efficace, siccome inidoneo a misurare, in modo uniforme e appieno
adeguato, la qualità delle prestazioni dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche.
Se la ratio sottesa all’istituzione degli Organismi Indipendenti di Valutazione si
appunta nell’opportunità di ricondurre a unità i compiti in precedenza svolti dai servizi
o dagli uffici di controllo interno delle Amministrazioni pubbliche e così di uniformare
le modalità di verifica delle prestazioni, l’assenza nel sistema vigente di parametri
realmente omogenei allontana dagli scopi che hanno ispirato il d.lgs. n. 150/2009.
Obiettivi e classi di punteggio rimessi alla stessa dirigenza che deve essere valutata,
in un quadro di notevole differenziazione di ciascun Ministero dall’altro, non sembrano
coerenti con la funzione di un unitario sistema di valutazione della performance.
Emerge la necessità di meccanismi premiali che, in linea con la teoria degli incentivi
propria dell’analisi economica, risultino realmente efficaci, ai fini della piena
promozione della buona amministrazione.
L’efficacia dei suddetti ha da essere verificata attraverso obiettivi monitorabili, non
senza l’adeguato coinvolgimento degli utenti esterni nell’iter di valutazione.
L’adeguatezza della valutazione non può che dipendere dalla uniformità dei
parametri adottati; dalla completa misurazione della performance di tutti i dipendenti –
di livello dirigenziale e non – delle singole Amministrazioni; dall’adozione di una
tempistica celere e coerente con il ciclo di programmazione economico-finanziaria.
Centrale è la convergenza dell’azione valutativa di soggetti qualificati e
indipendenti, come devono essere gli Organismi Indipendenti di Valutazione, e delle
stesse Amministrazioni centrali, chiamate all’individuazione di obiettivi che valorizzino
il merito.
È, pertanto, d’uopo, anzitutto, raccomandare a tali Organismi Indipendenti di
Valutazione la puntuale trasmissione degli esiti del processo di validazione, con
riferimento alle annualità successive a quelle oggetto della presente indagine
(circoscritta all’orizzonte temporale 2020-2022).
Alle Amministrazioni centrali si raccomanda, al contempo, insieme al rigoroso
rispetto degli adempimenti del ciclo di gestione della performance (secondo la precisa
scansione temporale individuata dal d.lgs. n. 150/2009 e sovente non osservata) e alla
conclusione delle procedure di valutazione del personale ancora in corso, la fissazione
di obiettivi e indicatori di performance di adeguate qualità e significatività, che
correttamente promuovano l’efficace ed efficiente gestione della cosa pubblica, insieme
al rispetto delle Linee guida nn. 4 e 5 del 2019.
Agli Organi di indirizzo politico-amministrativo si raccomanda, al contempo,
l’accurato espletamento delle procedure selettive pubbliche – di cui all’articolo 14- bis,
comma 2, d.lgs. n. 150/2009 – preordinate all’individuazione dei componenti gli
Organismi Indipendenti di Valutazione.
Quindi, al Dipartimento della funzione pubblica si raccomanda il prudente
esercizio dell’attività di indirizzo e verifica dell’operato degli OIV52, nonché – a monte
– l’attenta verifica sul rispetto, da parte degli iscritti nell’elenco nazionale dei
componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance di cui al
decreto ministeriale 6 agosto 202053, dei criteri selettivi – di competenza, esperienza e
integrità – elencati nell’articolo 2 dello stesso decreto; risolvendosi il difetto di
qualificata competenza dei controllori nella scarsa qualità dei prodotti dell’iter di
misurazione e valutazione della performance nel comparto pubblico.
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