Buongiorno, si comunica che a parziale rettifica di quanto previsto nella Deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR Linee Guida e relativo Questionario per le Relazioni annuali del Sindaco dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del Sindaco delle Città metropolitane e del Presidente delle Province sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni negli anni 2022-2023 (art. 148 d. lgs. 18/8/2000 n. 267), il termine di trasmissione della relazione-questionario, riguardante i controlli svolti nell’anno 2023, è differito al 15/7/2024, salvo diverso termine stabilito dalle Sezioni regionali di controllo per gli enti territoriali di rispettiva competenza. Entro la stessa data sarà possibile, previa richiesta di sostituzione, provvedere ad un nuovo invio, qualora si rendesse necessario rettificare i dati del questionario già trasmesso.
Il Consiglio delle Autonomie Locali ha formulato i seguenti quesiti: “1) se sia incentivabile, ai sensi dell’ex. art. 113, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 il personale che abbia svolto le attività soggette ad incentivazione con decorrenza a far data dal 19 aprile 2016; 2) se, in caso di risposta positiva, tali incentivi siano esclusi dai vincoli riferibili al trattamento accessorio del fondo del personale del comparto; 3) se sia possibile incentivare il personale dipendente non appartenente alla famiglia professionale relativa ai profili professionali “tecnici” sia ai sensi dell’art. 113, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 che dell’articolo 45 del D.lgs. n. 36/2023 che ha disposto la nuova regolamentazione in materia di incentivi tecnici individuando le attività incentivabili con rinvio all’allegato I.10 (il citato Decreto ha approvato il nuovo Codice dei Contratti Pubblici ed abrogato la previgente disciplina che comunque risulta sempre applicabile ai contratti affidati sotto la vigenza del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.); 4) se, in caso di risposta positiva, siano incentivabili specifiche attività quali quelle attinenti” Con riferimento al primo quesito il Collegio da risposta positiva, in conformità con la giurisprudenza contabile e la normativa vigente, infatti, l’art. 5, comma 10, del D.L. n. 121/2021, convertito con modificazioni dalla legge di conversione n. 156 del 09/11/2021, ha disposto che il regolamento di cui all’articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, trovi applicazione agli appalti di lavori, servizi e forniture le cui procedure di gara sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016 anche se eseguiti prima dell’entrata in vigore del predetto regolamento.
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