CarLo – Applicazione per il Calcolo dei Carichi di Lavoro

Applicazione facile e intuitiva per il l’analisi organizzativa, il calcolo dei carichi di lavoro e la riorganizzazione del personale.

La Mobilità volontaria va preferita all’Indizione di un nuovo concorso/selezione – Consiglio di Stato sentenza n. 4166 del 09.05.2024

La Mobilità volontaria va preferita all'Indizione di un nuovo concorso/selezione - Consiglio di Stato sentenza n. 4166 del 09.05.2024

Il Consiglio di Stato, sezione III, con sentenza 9 maggio 2024, n. 4166 conferma che la mobilità volontaria (quando l’amministrazione intende esperirla) è preliminare all’indizione di un nuovo concorso/selezione oltre a prevalere sullo scorrimento di graduatorie in corso di validità. Le ragioni che legittimano la preferenza tendenziale per la procedura di mobilità attengono a caratteri strutturali dell’istituto (sicché non necessitano di essere esplicitate di volta in volta) ovvero al maggior vantaggio per l’amministrazione procedente di acquisire personale già formato ed immediatamente operativo ed all’interesse del comparto pubblico, nel suo insieme, di vedere assorbito il personale e, così, realizzato un risparmio di spesa. Il carattere privilegiato e prioritario che, ai fini dell’approvvigionamento di personale, viene assegnato alla procedura di mobilità rispetto alla procedura concorsuale – attesi i suddetti standard di maggiore efficacia ed efficienza che solo la prima è in grado di garantire – spiega perché l’esistenza di una graduatoria concorsuale in corso di validità limiti l’indizione di un nuovo concorso, ma non prevalga sulla mobilità (vedi, ex multis, Consiglio di Stato, sezione III, nn.11605 e 2410 del 2022; 7792/2021; 6705 e 6041 del 2020 e 3750/2018. Nello stesso senso Consiglio di Stato, sezione V, n. 963/2021) e perché, non vi sia alcun obbligo per l’amministrazione di motivare la scelta di non procedere allo scorrimento della graduatoria vigente.

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/documenti-di-interesse/sezione-giuridica/consiglio-di-stato/14807-2024-05-15-09-53-32.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

Ai sensi dell’art. 14 del CCNL comparto Funzioni Locali del 16.11.2022 è ancora possibile l’attribuzione di differenziali stipendiali al personale comandato e distaccato presso altri enti, amministrazioni, aziende – ARAN parere CFL261

Ai sensi dell’art. 14 del CCNL comparto Funzioni Locali del 16.11.2022 è ancora possibile l’attribuzione di differenziali stipendiali al personale comandato e distaccato presso altri enti, amministrazioni, aziende - ARAN parere CFL261

Con riferimento al quesito in esame, si osserva che la circostanza che la nuova clausola contrattuale sulla disciplina delle progressioni economiche, contenuta all’art. 14 del CCNL 16.11.2022, non contempli espressamente la partecipazione del personale comandato/distaccato presso altre PA alle predette procedure non pregiudica di certo la possibilità del personale in questione di partecipare alle stesse qualora sia in possesso dei requisiti ivi previsti.

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/funzioni-locali/7638-funzioni-locali-progressioni-economiche-orizzontali/14736-cfl261.html?mod_search_orapphide=yes&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni