Nuova istituzione della dirigenza e tetto salario accessorio – CORTE DEI CONTI Sezione Regionale di Controllo per la Toscana Deliberazione 165/PAR del 28/8/2026

Nuova istituzione della dirigenza e tetto salario accessorio - CORTE DEI CONTI Sezione Regionale di Controllo per la Toscana Deliberazione 165/PAR del 28/8/2026

La Corte riscontra il quesito di un ente locale toscano, che chiede se, “nel caso di nuova istituzione della dirigenza, sia possibile rideterminare il tetto del salario accessorio del 2016, previsto dall’art. 23, comma 2, del D. Lgs n. 75/2017, tenendo conto degli oneri aggiuntivi per il trattamento economico accessorio della dirigenza medesima. Chiede, inoltre, quale sia da intendersi il corretto parametro di riferimento finanziario, anche alla luce dell’art. 33 del D.L. n. 34/2019, che consente di incrementare le risorse destinate alla contrattazione integrativa nel caso di un aumento del personale in servizio rispetto a quello in essere al 31 dicembre 2018”.
La Sezione si è già pronunciata sul tema con le deliberazioni n. 260/2024/PAR e n. 80/2026/PAR, evidenziando come la finalità della disposizione normativa in argomento sia quella di “mantenere invariato il valore medio pro capite delle risorse destinate al trattamento accessorio”. In tale prospettiva, l’incremento del tetto non rappresenta una deroga generalizzata al limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, ma costituisce un meccanismo volto ad assicurare che l’aumento del personale non determini una riduzione della quota media di risorse accessibili a ciascun dipendente. Pertanto, solo nel caso in cui la prima istituzione della dirigenza dell’ente locale abbia come conseguenza un aumento del numero dei dipendenti in servizio rispetto al 31 dicembre 2018, riconducibile all’applicazione dell’art. 33, comma 2, del d.l. n. 34/2019, il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 può essere adeguato al fine di mantenere invariato il valore medio pro capite di tali risorse. L’ente che, invece, intenda istituire per la prima volta la dirigenza e che non abbia effettuato assunzioni ai sensi dell’art. 33, comma 2, del d.l. n. 34/2019 è tenuto, in sede di costituzione del fondo destinato al trattamento accessorio della dirigenza, al rispetto del limite previsto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017.

Fonte: ARANAGENZIA

Link: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCTOS/165/2026/PAR

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Incremento risorse stabili del Fondo delle risorse decentrate e del salario accessorio, Decreto Crescita e Decreto PA – CORTE DEI CONTI Sezione Regionale di controllo per la Toscana Deliberazione n. 80 del 7 maggio 2026

Incremento risorse stabili del Fondo delle risorse decentrate e del salario accessorio, Decreto Crescita e Decreto PA - CORTE DEI CONTI Deliberazione n. 80 del 7 maggio 2026

La Corte riscontra positivamente la richiesta di parere formulata dal Presidente di una Giunta regionale in merito alla cumulabilità degli incrementi del fondo per la contrattazione integrativa previsti dall’art. 33, comma 1, del d.l. n. 34/2019 e dall’art. 14, comma 1 bis, del d.l. n. 25/2025. “Le due tipologie di aumento delle risorse contrattuali sono di diversa natura e proprio per questo attivabili congiuntamente, nel rispetto di quanto imposto dalla legge”. In sintesi la Sezione ritiene che “l’incremento del Fondo delle risorse decentrate disposto ai sensi dell’art. 14, comma 1 bis possa cumularsi con l’adeguamento del limite previsto dall’art. 33, comma 1, ultimo periodo, nonché con l’eventuale incremento del Fondo connesso a tale adeguamento, esclusivamente nell’ipotesi in cui il personale in servizio nell’anno di riferimento risulti numericamente superiore a quello rilevato al 31 dicembre 2018 e, per effetto di tale incremento, risulti compromessa l’invarianza del valore medio pro capite del trattamento accessorio rispetto al parametro dell’anno 2018. Ne deriva che, anche a seguito dell’integrale utilizzo dell’incremento fino al 48 per cento, consentito dall’art. 14 del decreto-legge n. 25 del 2025, la Regione può procedere all’adeguamento del limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 nonché a un ulteriore incremento del Fondo, ma esclusivamente nei limiti e per le finalità indicate dall’art. 33, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2019. Resta fermo che, anche in tale ipotesi, l’eventuale incremento del Fondo resta comunque subordinato alla disponibilità di adeguate risorse in bilancio, al rispetto degli equilibri finanziari e dei vincoli di sostenibilità della spesa di personale, nonché alla presenza di specifiche disposizioni normative o di CCNL che ne legittimino l’attivazione”.

Fonte: ARANAGENZIA

Link:https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCTOS/80/2026/PAR

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GLI INCENTIVI TECNICI VANNO FUORI DAL CALCOLO DEI LIMITI DI TUTTE LE SPESE DI PERSONALE – CORTE DEI CONTI TOSCANA DELIBERA 106/2026

GLI INCENTIVI TECNICI VANNO FUORI DAL CALCOLO DEI LIMITI DI TUTTE LE SPESE DI PERSONALE - CORTE DEI CONTI TOSCANA DELIBERA 106/2026

Comune di Abetone Cutigliano (PT) – richiesta di parere formulata dal Sindaco che pone sei distinti quesiti, concatenati tra loro, di cui quattro in merito alla riconduzione o meno tra le spese di personale degli incentivi funzioni tecniche di cui all’articolo 45 d.lgs. 36/2023 e i restanti due quesiti sulla loro corretta procedura di contabilizzazione.

Link: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCTOS/106/2026/PAR

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