
delibera corte dei conti toscana
Copertura assicurativa per funzioni di progettista e verificatore – Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Toscana delibera 167/2025

La Corte fornisce un importante chiarimento in merito all’obbligo di copertura assicurativa per i dipendenti pubblici che svolgono le funzioni di progettista e verificatore nell’ambito del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36/2023). Il parere trae origine da una richiesta di un Comune locale, intesa a chiarire il rapporto tra l’obbligo di copertura assicurativa per i dipendenti pubblici, previsto dal Codice, e il generale divieto di stipulare contratti assicurativi per la copertura della responsabilità amministrativo-contabile per danni causati all’erario, sancito dall’art. 3, comma 59, della Legge n. 244/2007. Con la deliberazione n. 19/SEZAUT/2025/QMIG la Sezione delle autonomie ha enunciato il seguente principio di diritto: “Fermo restando il generale divieto di assicurazione della responsabilità amministrativo-contabile, l’obbligo di copertura assicurativa dei dipendenti, previsto dal Codice dei contratti pubblici, costituisce norma speciale sopravvenuta rispetto all’art. 3, comma 59, della legge n. 244/2007. Di conseguenza, tale divieto non si applica alla copertura dei danni derivanti dall’esercizio dell’attività professionale del progettista e del verificatore dipendenti pubblici, nello svolgimento delle funzioni di cui all’allegato I.10, del d.lgs. n. 36/2023, indipendentemente dal grado di colpa, ferma restando l’esclusione dei danni derivanti da fatti dolosi (art. 1900 c.c.). La deroga non si estende, tuttavia, ad altre forme di copertura assicurativa del dipendente non espressamente previste dalla legge. La deroga, dunque, è circoscritta e funzionale: opera solo per i rischi connessi a specifiche funzioni tecniche e non può estendersi ad altri ambiti della responsabilità amministrativa o dirigenziale”. La Corte dei conti Toscana ha precisato che la polizza assicurativa per i tecnici interni è legittima perché tutela anche l’amministrazione, responsabilmente esposta per i danni verso terzi. Essa incentiva l’utilizzo delle competenze interne, rafforzando fiducia e responsabilità dei tecnici pubblici. La copertura può includere la colpa grave, ma non il dolo, in coerenza con l’art. 1900 c.c. Si tratta quindi di uno strumento di buona amministrazione, utile a garantire continuità operativa e certezza giuridica nelle attività di progettazione pubblica.
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No all’incarico presso società pubblica e controllata dal Comune in capo a dipendente pubblico – Corte dei Conti Toscana Deliberazione 83/2025

Il Sindaco di un Comune toscano premettendo di aver nominato come presidente del Consiglio di amministrazione di una società interamente pubblica e controllata dal Comune al 53,728%, preposta alla gestione delle farmacie del Comune – un dipendente di una Provincia della Regione, aggiungendo che la Provincia interessata avrebbe rilasciato il nulla osta all’incarico e che lo stesso sarebbe a titolo gratuito, con il solo rimborso delle spese, chiede conferma che nulla osti al conferimento dell’incarico e se esso rientri nei casi di incompatibilità assoluta ex art. 60 del D.P.R. 3 del 1957 oppure nei casi autorizzabili previsti dall’art. 53, D. Lgs. 165/2001. La Corte seppur ritenendo di non poter esaminare il quesito nel merito per inammissibilità oggettiva, “a fini di leale collaborazione, rammenta che ai sensi dell’art. 53, comma 1, d.lgs 165/2001, alcune attività risultano vietate ai pubblici dipendenti. Tali attività sono individuate mediante rinvio all’art. 60, dpr 3/1957 che dispone, tra l’altro, che “L’impiegato non può (…) accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all’uopo intervenuta l’autorizzazione del ministro competente”. A tal riguardo si rappresenta, con i medesimi intenti, che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che “(l)’incarico di presidente del Cda in una SpA (società avente anche fine di lucro, ergo di attività di natura commerciale in situazione d’incompatibilità assoluta ex art. 60, D.P.R. n. 3/1957) in rappresentanza del Comune, è attività incompatibile per un pubblico dipendente, e l’autorizzazione allo svolgimento di tale attività lavorativa extraistituzionale rappresenta una condotta gravemente colposa, causativa di danno erariale” (Corte dei conti, sez. giurisdizionale Toscana, sentenza n. 487 del 29/12/2021).”
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