
Il Sindaco di un Comune toscano premettendo di aver nominato come presidente del Consiglio di amministrazione di una società interamente pubblica e controllata dal Comune al 53,728%, preposta alla gestione delle farmacie del Comune – un dipendente di una Provincia della Regione, aggiungendo che la Provincia interessata avrebbe rilasciato il nulla osta all’incarico e che lo stesso sarebbe a titolo gratuito, con il solo rimborso delle spese, chiede conferma che nulla osti al conferimento dell’incarico e se esso rientri nei casi di incompatibilità assoluta ex art. 60 del D.P.R. 3 del 1957 oppure nei casi autorizzabili previsti dall’art. 53, D. Lgs. 165/2001. La Corte seppur ritenendo di non poter esaminare il quesito nel merito per inammissibilità oggettiva, “a fini di leale collaborazione, rammenta che ai sensi dell’art. 53, comma 1, d.lgs 165/2001, alcune attività risultano vietate ai pubblici dipendenti. Tali attività sono individuate mediante rinvio all’art. 60, dpr 3/1957 che dispone, tra l’altro, che “L’impiegato non può (…) accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all’uopo intervenuta l’autorizzazione del ministro competente”. A tal riguardo si rappresenta, con i medesimi intenti, che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che “(l)’incarico di presidente del Cda in una SpA (società avente anche fine di lucro, ergo di attività di natura commerciale in situazione d’incompatibilità assoluta ex art. 60, D.P.R. n. 3/1957) in rappresentanza del Comune, è attività incompatibile per un pubblico dipendente, e l’autorizzazione allo svolgimento di tale attività lavorativa extraistituzionale rappresenta una condotta gravemente colposa, causativa di danno erariale” (Corte dei conti, sez. giurisdizionale Toscana, sentenza n. 487 del 29/12/2021).”
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