
La Corte fornisce un importante chiarimento in merito all’obbligo di copertura assicurativa per i dipendenti pubblici che svolgono le funzioni di progettista e verificatore nell’ambito del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36/2023). Il parere trae origine da una richiesta di un Comune locale, intesa a chiarire il rapporto tra l’obbligo di copertura assicurativa per i dipendenti pubblici, previsto dal Codice, e il generale divieto di stipulare contratti assicurativi per la copertura della responsabilità amministrativo-contabile per danni causati all’erario, sancito dall’art. 3, comma 59, della Legge n. 244/2007. Con la deliberazione n. 19/SEZAUT/2025/QMIG la Sezione delle autonomie ha enunciato il seguente principio di diritto: “Fermo restando il generale divieto di assicurazione della responsabilità amministrativo-contabile, l’obbligo di copertura assicurativa dei dipendenti, previsto dal Codice dei contratti pubblici, costituisce norma speciale sopravvenuta rispetto all’art. 3, comma 59, della legge n. 244/2007. Di conseguenza, tale divieto non si applica alla copertura dei danni derivanti dall’esercizio dell’attività professionale del progettista e del verificatore dipendenti pubblici, nello svolgimento delle funzioni di cui all’allegato I.10, del d.lgs. n. 36/2023, indipendentemente dal grado di colpa, ferma restando l’esclusione dei danni derivanti da fatti dolosi (art. 1900 c.c.). La deroga non si estende, tuttavia, ad altre forme di copertura assicurativa del dipendente non espressamente previste dalla legge. La deroga, dunque, è circoscritta e funzionale: opera solo per i rischi connessi a specifiche funzioni tecniche e non può estendersi ad altri ambiti della responsabilità amministrativa o dirigenziale”. La Corte dei conti Toscana ha precisato che la polizza assicurativa per i tecnici interni è legittima perché tutela anche l’amministrazione, responsabilmente esposta per i danni verso terzi. Essa incentiva l’utilizzo delle competenze interne, rafforzando fiducia e responsabilità dei tecnici pubblici. La copertura può includere la colpa grave, ma non il dolo, in coerenza con l’art. 1900 c.c. Si tratta quindi di uno strumento di buona amministrazione, utile a garantire continuità operativa e certezza giuridica nelle attività di progettazione pubblica.
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