Una dipendente a tempo indeterminato, ha ricevuto formale conferimento di incarico EQ, ai sensi dell’art. 19, comma 1, del CCNL 16/11/2022, con scadenza al 31/12/2025. La medesima è entrata in congedo obbligatorio per maternità, anticipato ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett. a), del D.lgs. 151/2001 e s.m.i. (interdizione anticipata dal lavoro). L’incarico terminerebbe, quindi, prima del termine del congedo. È possibile, in tal caso, a naturale scadenza, attribuire il medesimo incarico ad altro soggetto o la dipendente in congedo ha diritto di mantenere l’incarico e la retribuzione corrispondete fino al termine del congedo? – ARAN Id: 35357

Una dipendente a tempo indeterminato, ha ricevuto formale conferimento di incarico EQ, ai sensi dell’art. 19, comma 1, del CCNL 16/11/2022, con scadenza al 31/12/2025. La medesima è entrata in congedo obbligatorio per maternità, anticipato ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett. a), del D.lgs. 151/2001 e s.m.i. (interdizione anticipata dal lavoro). L’incarico terminerebbe, quindi, prima del termine del congedo. È possibile, in tal caso, a naturale scadenza, attribuire il medesimo incarico ad altro soggetto o la dipendente in congedo ha diritto di mantenere l’incarico e la retribuzione corrispondete fino al termine del congedo - ARAN Id: 35357

Alla luce delle disposizioni contrattuali e normative applicabili, si rileva quanto segue:

  • ai sensi dell’art. 45, comma 2, del CCNL 16/11/2022, alla dipendente in congedo di maternità spetta l’intera retribuzione fissa mensile comprensiva delle voci accessorie fisse e ricorrenti, ivi inclusa la retribuzione di posizione per l’incarico di EQ, nonché i premi di performance secondo i criteri definiti dalla contrattazione decentrata, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e indennità per prestazioni disagiate o pericolose;
  • in base all’orientamento consolidato della scrivente Agenzia (RAL_609), si conferma che la retribuzione di posizione deve essere riconosciuta al 100% anche nel caso in cui l’incarico scada durante il periodo di maternità, in linea con la previsione contenuta all’art. 23, comma 1, del D.lgs. 151/2001.

Pertanto, sia l’incarico che il corrispondente trattamento economico andranno garantiti fino al termine del congedo di maternità.

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