
L’orientamento accolto in merito dalla Corte è il seguente: “premessa la libera e autonoma valutabilità degli atti del processo penale da parte della pubblica amministrazione nel procedimento disciplinare, ai fini della contestazione di illeciti disciplinari ai propri dipendenti, nel conseguente procedimento giurisdizionale è comunque consentito alla pubblica amministrazione di avvalersi, per dimostrare la fondatezza della contestazione disciplinare, degli atti del procedimento penale (cfr.Cass. n. 5284/2017), che laddove presentino elementi di fatto valutabili dal giudice dell’impugnazione del licenziamento, vanno considerati anche alla stregua del mero richiamo “rinvio per relationem” effettuato dal datore di lavoro e anche laddove non sia proposta una specifica attività istruttoria.”
LA MANCATA COMUNICAZIONE DI PROCEDIMENTI PENALI ALL’ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCORSO, COMPORTA L’ESCLUSIONE DALLO STESSO – TAR LAZIO SENTENZA N. 4634/2023
DANNO D’IMMAGINE ALLA PUBBLICA AMMINSITRAZIONE PROVOCATO DAL DIPENDENTE – CORTE DEI CONTI DEL VENETO SENTENZA N. 99/2021

Link al documento: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/VENETO/SENTENZA/99/2021

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