Nel procedimento disciplinare è comunque consentito alla pubblica amministrazione di avvalersi degli atti del procedimento penale – Corte di Cassazione ordinanza 11948/2025

Nel procedimento disciplinare è comunque consentito alla pubblica amministrazione di avvalersi degli atti del procedimento penale - Corte di Cassazione ordinanza 11948/2025

L’orientamento accolto in merito dalla Corte è il seguente: “premessa la libera e autonoma valutabilità degli atti del processo penale da parte della pubblica amministrazione nel procedimento disciplinare, ai fini della contestazione di illeciti disciplinari ai propri dipendenti, nel conseguente procedimento giurisdizionale è comunque consentito alla pubblica amministrazione di avvalersi, per dimostrare la fondatezza della contestazione disciplinare, degli atti del procedimento penale (cfr.Cass. n. 5284/2017), che laddove presentino elementi di fatto valutabili dal giudice dell’impugnazione del licenziamento, vanno considerati anche alla stregua del mero richiamo “rinvio per relationem” effettuato dal datore di lavoro e anche laddove non sia proposta una specifica attività istruttoria.”

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LA MANCATA COMUNICAZIONE DI PROCEDIMENTI PENALI ALL’ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCORSO, COMPORTA L’ESCLUSIONE DALLO STESSO – TAR LAZIO SENTENZA N. 4634/2023

LA MANCATA COMUNICAZIONE DI PROCEDIMENTI PENALI ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCORSO, COMPORTA L'ESCLUSIONE DALLO STESSO - TAR LAZIO SENTENZA N. 4634/2023

Link al documento: https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/dcsnprr?p_p_id=GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk_javax.portlet.action=searchProvvedimenti&p_auth=3RYD85ev&p_p_lifecycle=0

DANNO D’IMMAGINE ALLA PUBBLICA AMMINSITRAZIONE PROVOCATO DAL DIPENDENTE – CORTE DEI CONTI DEL VENETO SENTENZA N. 99/2021

DANNO D'IMMAGINE ALLA PUBBLICA AMMINSITRAZIONE PROVOCATO DAL DIPENDENTE - CORTE DEI CONTI DEL VENETO SENTENZA N. 99/2021

Link al documento: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/VENETO/SENTENZA/99/2021