Nel procedimento disciplinare è comunque consentito alla pubblica amministrazione di avvalersi degli atti del procedimento penale – Corte di Cassazione ordinanza 11948/2025

Nel procedimento disciplinare è comunque consentito alla pubblica amministrazione di avvalersi degli atti del procedimento penale - Corte di Cassazione ordinanza 11948/2025

L’orientamento accolto in merito dalla Corte è il seguente: “premessa la libera e autonoma valutabilità degli atti del processo penale da parte della pubblica amministrazione nel procedimento disciplinare, ai fini della contestazione di illeciti disciplinari ai propri dipendenti, nel conseguente procedimento giurisdizionale è comunque consentito alla pubblica amministrazione di avvalersi, per dimostrare la fondatezza della contestazione disciplinare, degli atti del procedimento penale (cfr.Cass. n. 5284/2017), che laddove presentino elementi di fatto valutabili dal giudice dell’impugnazione del licenziamento, vanno considerati anche alla stregua del mero richiamo “rinvio per relationem” effettuato dal datore di lavoro e anche laddove non sia proposta una specifica attività istruttoria.”

Link: https://www.aranagenzia.it/download/sezione-lavoro-ordinanza-11948-del-7-5-2025-impiego-pubblico-sanita-licenziamento-procedimento-disciplinare-onere-della-prova/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

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