
Il Consiglio di Stato evidenzia di aver già precisato che “L’art. 91, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nella parte in cui esclude l’utilizzo per scorrimento delle graduatorie concorsuali di idonei derivanti da precedenti concorsi nel caso in cui i posti in questione siano stati istituiti successivamente all’indizione del concorso medesimo, afferma un principio generale valido per tutte le Amministrazioni pubbliche” (Cons. Stato, sez. III, n. 4999 del 2014; id. n. 4438 del 2014). Ciò in quanto si vuole evitare che le pubbliche Amministrazioni possano essere indotte a modificare la pianta organica al fine di assumere uno dei candidati inseriti in graduatoria, i cui nomi sono già conosciuti”.


Rispondi