Danno da perdita di chance. Illegittimo diniego posizione organizzativa – Corte di Cassazione Ordinanza 6424 del 18/3/2026

Danno da perdita di chance. Illegittimo diniego posizione organizzativa - Corte di Cassazione Ordinanza 6424 del 18/3/2026

La Corte ha chiarito che, in tema di pubblico impiego locale, “l’illegittimo diniego di una posizione organizzativa comporta il diritto del dipendente al risarcimento del danno per perdita di chance, che va riconosciuto, come entità patrimoniale a sé stante, ove sussista la prova di una concreta ed effettiva occasione perduta; il danno, che non coincide con le retribuzioni perse, va liquidato in via equitativa utilizzando quale parametro le retribuzioni perse, tenuto conto del grado di probabilità e della natura di danno futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo (Cass. n. 1884/2022). La liquidazione del danno, considerando il grado di probabilità e la natura del danno da perdita di chance, va operata secondo una valutazione ex ante da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale (Cass. n. 13483/2018). Rileva infine che nel caso di specie “la Corte di merito nella sostanza ha sovrapposto i profili della causalità e della quantificazione, nella misura in cui, escludendo qualsiasi risarcimento in assenza di certezza dell’attribuzione della P.O., non ha valutato l’accertato nesso di causa tra condotta illegittima dell’amministrazione e perdita di chance, per poi procedere alla quantificazione proporzionata alla percentuale di possibilità di attribuzione della P.O. (e non alla prova dell’assoluta certezza di attribuzione)”.

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Diritto del dipendente alla valutazione e alla perdita di chance, ma il giudice non può sostituirsi al datore di lavoro – Corte di Cassazione ordinanza 11081/2025

Diritto del dipendente alla valutazione e alla perdita di chance, ma il giudice non può sostituirsi al datore di lavoro - Corte di Cassazione ordinanza 11081/2025

La Corte ha reiteratamente chiarito che, “in tema di pubblico impiego contrattualizzato, il lavoratore è bensì titolare di un diritto soggettivo all’effettivo e corretto svolgimento delle operazioni valutative e può esercitare l’azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione della valutazione, nonché agire per il risarcimento del danno anche da perdita di “chance”, ma non può domandare al giudice di sostituirsi al datore di lavoro quanto alle valutazioni discrezionali, con la conseguenza che l’attribuzione del bene al quale il dipendente aspira sarà possibile solo qualora la graduatoria da formare all’esito della procedura selettiva sia la risultante di criteri fissi e predeterminati ai quali il datore di lavoro, pubblico e privato, per autonoma iniziativa o pattiziamente, abbia vincolato la propria discrezionalità, rapportando il punteggio in maniera fissa al ricorrere di un titolo o, più in generale, di un determinato presupposto fattuale (Cass. Sez. L – Ordinanza n. 22029 del 12 luglio 2022; Cass. Sez. L – Ordinanza n. 26615 del 18 ottobre 2019)”.

Link: https://www.aranagenzia.it/download/sezione-lavoro-ordinanza-11081-del-27-4-2025-impiego-pubblico-funzioni-locali-selezione-interna-attribuzione-incarico-po/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

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LE SOMME CORRISPOSTE COME INDENNIZZO PER PERDITA DI CHANCE NON SONO SOGGETTE A TASSAZIONE DA LAVORO DIPENDENTE – CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 3804 DEL 08.02.2023

LE SOMME CORRISPOSTE COME INDENNIZZO PER PERDITA DI CHANCE NON SONO SOGGETTE A TASSAZIONE DA LAVORO DIPENDENTE - CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 3804 DEL 08.02.2023

Link al documento: https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20230208/snciv@s65@a2023@n03804@tO.clean.pdf