Prospetto di calcolo del possibile superamento dei limiti del salario accessorio annuali, rispetto l’anno 2016 (ai sensi dell’art. 23 c. 2 del dlgs 75/2017), come introdotto dall’emendamento alla legge di conversione del dl 25/2025, esempio di calcolo del possesso dei requisiti, del rispetto dei limiti di spesa del personale (art. 33 c. 2 del dl 34/2019 e art. 1 c 557 o 562 della l. 296/2006) e ripartizione dell’eventuale incentivazione.
Con riferimento alla possibilità di valorizzare, ai fini delle progressioni tra le aree di cui all’art. 13, commi 6, 7 e 8 del CCNL del 16.11.2022, un’esperienza pregressa a tempo determinato maturata nella medesima area di destinazione si osserva che la richiamata disciplina contrattuale non contempla la fattispecie ipotizzata. Ad ogni buon conto, poiché la ratio dell’istituto è quella di valorizzare l’esperienza e la professionalità maturate, si ritiene che l’eventuale esperienza pregressa in area superiore, corrispondente a quella di destinazione, possa essere considerata assorbente di quella nell’area inferiore e, dunque, utile ai fini delle procedure. Si tenga conto, inoltre, che vige un principio generale contenuto nell’art. 61, comma 7 del CCNL del 16.11.2022 ai sensi del quale “7. In caso di assunzione a tempo indeterminato, i periodi di lavoro con contratto a tempo determinato già prestati dal dipendente anche presso altri Enti con attribuzioni del medesimo profilo e categoria/area di inquadramento, concorrono a determinare l’anzianità lavorativa eventualmente richiesta per l’applicazione di determinati istituti contrattuali”.
Con riferimento al quesito in esame, nel ricordare che, ai sensi dell’art. 7, comma 4 lett. f), del CCNL 16.11.2022 i criteri generali per l’attribuzione dell’indennità per le specifiche responsabilità sono rimessi alla sede della contrattazione integrativa, in via generale è orientamento dell’Agenzia che, anche per questa voce indennitaria, debba farsi riferimento al principio secondo il quale è necessario sussista sempre uno stretto legame tra tempo di lavoro, attività lavorativa e quantificazione dell’emolumento ad essa connesso. Rimane, comunque, in capo alla contrattazione integrativa un margine di valutazione per l’individuazione delle modalità di decurtazione della indennità in parola, in relazione alle diverse tipologie di assenza, tenuto conto delle responsabilità connesse.
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