
La Corte, come già statuito, con l’ordinanza n. 15417 del 31/05/2023, stabilisce che le funzioni di ufficiale dello stato civile che fanno capo al Sindaco «possono essere delegate ai dipendenti a tempo indeterminato e, in caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate, a tempo determinato del comune, previo superamento di apposito corso, …». Quanto alle disposizioni del CCNL Enti locali, l’art. 17 disciplina l’indennità di specifiche responsabilità e chiarisce trattarsi di un compenso accessorio volto a remunerare solo l’assunzione formale di particolari e specifiche responsabilità da parte dei lavoratori delle diverse categorie; in particolare, al comma 1 è stabilito: «Le risorse di cui all’art. 15 sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia degli enti e delle amministrazioni e di qualità dei servizi istituzionali mediante la realizzazione di piani di attività anche pluriennali e di progetti strumentali e di risultato basati su sistemi di programmazione e di controllo quali-quantitativo dei risultati», mentre al successivo comma 2 si prevede che: «In relazione alle finalità di cui al comma 1, le risorse di cui all’art. 15 sono utilizzate per (…)» lettera f) «compensare l’eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C (…)», lettera i) «compensare le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile e anagrafe ed Ufficiale elettorale (…)». Ai fini della corresponsione della specifica indennità, occorre, tuttavia, l’intervento della contrattazione decentrata integrativa che determini le modalità di corresponsione della stessa. Dal quadro normativo e pattizio così sintetizzato, emerge che l’attività relativa allo stato civile e all’anagrafe può essere remunerata con la specifica indennità prevista dalla contrattazione collettiva, ma che, per il resto, trova applicazione la costante giurisprudenza della Corte, secondo cui, quando le mansioni aggiuntive svolte siano compatibili con la qualifica ricoperta, non si versa nella fattispecie di cui all’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, ponendosi eventualmente soltanto un problema di adeguatezza e proporzionalità della retribuzione in relazione alla qualità e quantità della prestazione lavorativa complessivamente svolta (v. Cass., Sez. L, Sentenza n. 3816 del 15/02/2021, Sez. 6, Ordinanza n. 16094 del 02/08/2016).


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