Specifiche responsabilità, adeguatezza, proporzionalità retribuzione in relazione alla qualità, quantità prestazione – Corte di Cassazione Ordinanza 7241 del 26/3/2026 

Specifiche responsabilità, adeguatezza, proporzionalità retribuzione in relazione alla qualità, quantità prestazione - Corte di Cassazione Ordinanza 7241 del 26/3/2026 

La Corte, come già statuito, con l’ordinanza n. 15417 del 31/05/2023, stabilisce che le funzioni di ufficiale dello stato civile che fanno capo al Sindaco «possono essere delegate ai dipendenti a tempo indeterminato e, in caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate, a tempo determinato del comune, previo superamento di apposito corso, …». Quanto alle disposizioni del CCNL Enti locali, l’art. 17 disciplina l’indennità di specifiche responsabilità e chiarisce trattarsi di un compenso accessorio volto a remunerare solo l’assunzione formale di particolari e specifiche responsabilità da parte dei lavoratori delle diverse categorie; in particolare, al comma 1 è stabilito: «Le risorse di cui all’art. 15 sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia degli enti e delle amministrazioni e di qualità dei servizi istituzionali mediante la realizzazione di piani di attività anche pluriennali e di progetti strumentali e di risultato basati su sistemi di programmazione e di controllo quali-quantitativo dei risultati», mentre al successivo comma 2 si prevede che: «In relazione alle finalità di cui al comma 1, le risorse di cui all’art. 15 sono utilizzate per (…)» lettera f) «compensare l’eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C (…)», lettera i) «compensare le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile e anagrafe ed Ufficiale elettorale (…)». Ai fini della corresponsione della specifica indennità, occorre, tuttavia, l’intervento della contrattazione decentrata integrativa che determini le modalità di corresponsione della stessa. Dal quadro normativo e pattizio così sintetizzato, emerge che l’attività relativa allo stato civile e all’anagrafe può essere remunerata con la specifica indennità prevista dalla contrattazione collettiva, ma che, per il resto, trova applicazione la costante giurisprudenza della Corte, secondo cui, quando le mansioni aggiuntive svolte siano compatibili con la qualifica ricoperta, non si versa nella fattispecie di cui all’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, ponendosi eventualmente soltanto un problema di adeguatezza e proporzionalità della retribuzione in relazione alla qualità e quantità della prestazione lavorativa complessivamente svolta (v. Cass., Sez. L, Sentenza n. 3816 del 15/02/2021, Sez. 6, Ordinanza n. 16094 del 02/08/2016).

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Incarichi per specifiche responsabilità – Corte dei Conti Sezione prima giurisdizionale centrale di appello sentenza 171/2025

Incarichi per specifiche responsabilità - Corte dei Conti Sezione prima giurisdizionale centrale di appello sentenza 171/2025

La Corte ricostruito l’articolato quadro disegnato in materia dalla contrattazione collettiva nazionale ha stabilito che l’erogazione di compensi accessori ai dipendenti non determina automaticamente un danno erariale se rispettati i contratti collettivi e se si verificano le condizioni previste. La sentenza chiarisce i requisiti di legittimità dei compensi e stabilisce che non vi è danno erariale se vengono rispettate le procedure contrattuali e le verifiche previste dalla legge. Danno erariale: La pronuncia ribadisce che non si configura danno erariale se il compenso accessorio è legittimamente corrisposto in base ai contratti collettivi e ai requisiti specifici. Verifiche: La sentenza sottolinea l’importanza di rispettare le verifiche previste dalla legge per escludere profili di danno erariale. Contratti collettivi: Vengono specificate le condizioni che rendono legittima l’erogazione dei compensi, in riferimento alle disposizioni previste dai contratti collettivi.

Link: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/PRIMA%20SEZIONE%20CENTRALE%20DI%20APPELLO/SENTENZA/171/2025?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

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Ai fini della corresponsione dell’indennità per specifiche responsabilità di cui all’art. 84 del CCNL del 16 novembre 2022 i giorni di assenza imputabili a malattia, permessi retribuiti, congedi per maternità possono essere conteggiati come assenza in servizio – ARAN parere Id: 34211

Ai fini della corresponsione dell’indennità per specifiche responsabilità di cui all’art. 84 del CCNL del 16 novembre 2022 i giorni di assenza imputabili a malattia, permessi retribuiti, congedi per maternità possono essere conteggiati come assenza in servizio - ARAN parere Id: 34211

Con riferimento al quesito in esame, nel ricordare che, ai sensi dell’art. 7, comma 4 lett. f), del CCNL 16.11.2022 i criteri generali per l’attribuzione dell’indennità per le specifiche responsabilità sono rimessi alla sede della contrattazione integrativa, in via generale è orientamento dell’Agenzia che, anche per questa voce indennitaria, debba farsi riferimento al principio secondo il quale è necessario sussista sempre uno stretto legame tra tempo di lavoro, attività lavorativa e quantificazione dell’emolumento ad essa connesso. Rimane, comunque, in capo alla contrattazione integrativa un margine di valutazione per l’individuazione delle modalità di decurtazione della indennità in parola, in relazione alle diverse tipologie di assenza, tenuto conto delle responsabilità connesse.

Link: https://www.aranagenzia.it/orient-applicativi/ai-fini-della-corresponsione-dellindennita-per-specifiche-responsabilita-di-cui-allart-84-del-ccnl-del-16-novembre-2022-i-giorni-di-assenza-imputabili-a-malattia-permessi-retribuit/

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