Interpretazione dell’art. 26, comma 3 del CCNL del CCNL del 16 novembre 2022 in relazione al trattamento economico spettante al lavoratore che si sia avvalso dell’istituto della ricostituzione del rapporto di lavoro. Il trattamento economico da quantificare deve ricomprendere anche il riconoscimento del c.d. “differenziale stipendiale acquisito” ove siano state riconosciute delle progressioni economiche orizzontali (P.E.O.) o dei differenziali stipendiali in data antecedente alle dimissioni – ARAN parere Id: 35077

Interpretazione dell’art. 26, comma 3 del CCNL del CCNL del 16 novembre 2022 in relazione al trattamento economico spettante al lavoratore che si sia avvalso dell’istituto della ricostituzione del rapporto di lavoro. Il trattamento economico da quantificare deve ricomprendere anche il riconoscimento del c.d. “differenziale stipendiale acquisito” ove siano state riconosciute delle progressioni economiche orizzontali (P.E.O.) o dei differenziali stipendiali in data antecedente alle dimissioni - ARAN parere Id: 35077

Sulla questione si evidenzia che il valore complessivo delle posizioni economiche in godimento derivanti dall’istituto delle progressioni economiche acquisite, sia in applicazione dell’art. 16 del CCNL 21.05.2018 sia per effetto della disciplina introdotta dall’art. 14 del CCNL del 16.11.2022, sono parte integrante del trattamento economico del dipendente e, come si evince dalla formulazione letterale del citato comma 3 dell’art. 26, ove la richiesta di ricostituzione del rapporto venga accolta, al lavoratore dovrà essere attribuito “il trattamento economico corrispondente alla categoria/area, al profilo ed alla posizione economica rivestita al momento della interruzione del rapporto di lavoro” comprendendo in tale dizione anche i differenziali stipendiali.

Link: https://www.aranagenzia.it/orient-applicativi/domanda-come-deve-essere-interpretato-lart-26-comma-3-del-ccnl-del-ccnl-del-16-novembre-2022-in-relazione-al-trattamento-economico-spettante-al-lavoratore-che-si-sia-avvalso-delli/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

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Un dipendente che ha dato le dimissioni dal servizio prima del superamento del periodo di prova può richiedere la “ricostituzione del rapporto di lavoro” ai sensi dell’art. 26 del CCNL – Funzioni Locali 16.11.2022 – ARAN parere CFL267

Un dipendente che ha dato le dimissioni dal servizio prima del superamento del periodo di prova può richiedere la “ricostituzione del rapporto di lavoro” ai sensi dell’art. 26 del CCNL – Funzioni Locali 16.11.2022 - ARAN parere CFL267

Con riferimento al quesito in oggetto, si ritiene in primo luogo opportuno  evidenziare che, la norma contrattuale prevista dall’art. 26 del CCNL del 16.11.2022 non vincola la tutela ivi prevista al perfezionamento del periodo di prova, con la conseguenza che, ai fini dell’applicazione dell’istituto, le dimissioni possono essere intervenute anche nel corso del richiamato periodo di prova.

Si precisa, al riguardo, che secondo il consolidato orientamento applicativo espresso dalla scrivente Agenzia, la richiamata disciplina attribuisce al dipendente il diritto di richiedere la riammissione in servizio, ma non conferisce allo stesso dipendente il diritto ad essere riassunto. La decisione di merito è, infatti, affidata al ragionevole apprezzamento dell’ente che assumerà le sue determinazioni con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro. L’articolo in parola, infatti, utilizza l’espressione “in caso di accoglimento della richiesta” che, inequivocabilmente, evidenzia che la domanda del dipendente potrebbe non essere accolta.

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Il dipendente che chiede la ricostituzione del rapporto di lavoro ai sensi dall’art. 26 del CCNL del 16.11.2022, può essere adibito a mansioni diverse da quelle svolte prima della cessazione – ARAN parere CFL266

Il dipendente che chiede la ricostituzione del rapporto di lavoro ai sensi dall’art. 26 del CCNL del 16.11.2022, può essere adibito a mansioni diverse da quelle svolte prima della cessazione - ARAN parere CFL266

In relazione al quesito in oggetto si ritiene che la formulazione letterale della nota disciplina contrattuale prevista dall’art. 26 del CCNL del 16.11.2022, ai sensi della quale “Il dipendente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di dimissioni può richiedere, entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro. In caso di accoglimento della richiesta, il dipendente è ricollocato nella medesima posizione rivestita, secondo il sistema di classificazione applicato nell’ente, al momento delle dimissioni”, consenta la ricostituzione del rapporto soltanto nella “medesima posizione ricoperta”, da intendersi come inquadramento, cui corrispondano mansioni comunque equivalenti a quelle svolte al momento della cessazione.

Link: https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/funzioni-locali/7632-funzioni-locali-costituzione-del-rapporto-di-lavoro/15301-cfl266.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni