Al fine della maturazione del buono pasto in lavoro agile e in lavoro da remoto, quali sono le condizioni legittimanti? È necessario rilevare la pausa? – ARAN Id: 37481

Al fine della maturazione del buono pasto in lavoro agile e in lavoro da remoto, quali sono le condizioni legittimanti? È necessario rilevare la pausa? - ARAN Id: 37481

Il CCNL 2022-2024 del comparto Funzioni Locali, sottoscritto in data 23.02.2026, all’art. 41, comma 3 bis, ha introdotto per la prima volta la previsione della maturazione del buono pasto anche in modalità agile.

La norma in parola dispone che “Ai fini dell’erogazione del buono pasto, le ore di lavoro convenzionali della giornata di lavoro resa in modalità agile sono pari alle ore di lavoro ordinarie che il dipendente avrebbe svolto per la medesima giornata se avesse reso la prestazione in presenza”.

Il lavoro agile, per definizione, non comporta la misurazione della durata della prestazione, pertanto, la norma contrattuale ha introdotto un automatismo, equiparando convenzionalmente la durata della prestazione resa in modalità agile a quella che il lavoratore avrebbe dovuto rendere nella medesima giornata se avesse lavorato in presenza. Ciò al fine di definire la durata teorica della singola giornata di lavoro resa in modalità agile e la conseguente erogazione del buono pasto.

Sul punto, appare utile evidenziare che nel lavoro agile, a differenza di quanto avviene per il lavoro da remoto, non essendo prevista la misurazione dell’orario di lavoro, non può essere previsto alcun rilevamento della pausa ai fini della maturazione del buono pasto; mentre, nel lavoro da remoto, trattandosi di una modalità prestazionale che, da un puto di vista dell’orario e delle pause, è assoggettata alle stesse regole del lavoro in presenza, compresa la maturazione del buono pasto è necessario rilevare la pausa con gli strumenti e le modalità previste dall’amministrazione.

Link: https://www.aranagenzia.it/orient-applicativi/al-fine-della-maturazione-del-buono-pasto-in-lavoro-agile-e-in-lavoro-da-remoto-quali-sono-le-condizioni-legittimanti-e-necessario-rilevare-la-pausa/

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In caso di lavoro agile è riconosciuto il buono pasto – ARAN parere CFC141b

In caso di lavoro agile è riconosciuto il buono pasto - ARAN parere CFC141b

L’art. 14, comma 3, del CCNL comparto Funzioni Centrali del 27.1.2025 disciplina l’attribuzione del buono pasto nelle giornate in cui viene svolto lavoro agile. La norma in parola dispone che “Ai fini dell’erogazione del buono pasto, le ore di lavoro convenzionali della giornata di lavoro resa in modalità agile, sono pari alle ore di lavoro ordinarie che il dipendente avrebbe svolto per la medesima giornata se avesse reso la prestazione in presenza”.

Infatti, poiché il lavoro agile, per definizione, non comporta la misurazione della durata della prestazione, la norma contrattuale ha introdotto un automatismo, equiparando convenzionalmente la durata della prestazione resa in modalità agile a quella che il lavoratore avrebbe dovuto rendere nella medesima giornata se avesse lavorato in presenza. Ciò al fine di definire la durata teorica della singola giornata di lavoro resa in modalità agile e la conseguente erogazione del buono pasto.

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Il dipendente in lavoro agile non può svolgere nella medesima giornata una prestazione lavorativa in modalità mista – ARAN parere CFC118a

Il dipendente in lavoro agile non può svolgere nella medesima giornata una prestazione lavorativa in modalità mista - ARAN parere CFC118a

La possibilità di effettuare una giornata “mista” tra lavoro agile e lavoro in presenza è prevista dal vigente contratto solo in due ipotesi ben delineate ed aventi carattere eccezionale.

In primo luogo, l’Amministrazione può richiamare in ufficio il lavoratore che sta prestando la propria attività in modalità agile nel caso di “problematiche di natura tecnica e/o informatica” o “di cattivo funzionamento dei sistemi informatici”, a causa delle quali l’attività lavorativa a distanza viene concretamente impedita o sensibilmente rallentata (cfr. art. 39, co. 4 citato).

Oppure, in secondo luogo, l’Amministrazione può richiamare il dipendente nell’ipotesi di “sopravvenute esigenze di servizio” (co. 5). In questo caso deve essere data comunicazione che deve pervenire in tempo utile per la ripresa del servizio.

Pertanto, come si evince dalla lettura dei commi citati, si tratta di ipotesi residuali e straordinarie e che non ammettono un’estensione analogica in altri casi non disciplinati. Ulteriori e diverse ipotesi di attività “mista” di tipo volontario e programmabile a priori dalle parti non sono quindi conformi alla normativa legislativa e contrattuale vigente.

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/funzioni-centrali/7557-funzioni-centrali-rapporto-di-lavoro/13806-cfc118a.html