
Link: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCABR/141/2025/PAR

Il nuovo CCNL dell’Area FL del 16.07.2024, all’art. 62 comma 4, prevede la possibilità di un rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili in favore dei soli segretari titolari di sede, cui sia conferito un incarico di reggenza o supplenza, per i casi in cui, non potendo assicurare il corretto svolgimento delle proprie funzioni da remoto, debbano garantire la propria presenza presso l’ente presso il quale svolgono la reggenza. Il rimborso è a carico degli enti utilizzatori nei limiti delle disponibilità di bilancio. Si esclude, pertanto, che il rimborso delle spese di viaggio possa essere riconosciuto al segretario privo della titolarità di una sede.

Con riferimento al quesito in esame, non si può che rilevare che l’art. 23, comma 4, del CCNL del 16 novembre 2022 consente, nei casi ivi richiamati, di riconoscere il trattamento di trasferta.
Per quanto riguarda le modalità di tale trattamento, come disposto dall’art. 57, comma 9, del medesimo CCNL “Gli enti stabiliscono, previa informazione ai sensi dell’art. 4 (Informazione), con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti ed in funzione delle proprie esigenze organizzative, la disciplina della trasferta per gli aspetti di dettaglio o non regolati dal presente articolo, individuando, in tale sede, anche la documentazione necessaria per i rimborsi e le relative modalità procedurali, nonché quanto previsto dai commi 3, 5, 7”; in sede di convenzione gli Enti stabiliranno le modalità di riparto degli oneri economici.
Link al documento: https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/funzioni-locali/7635-funzioni-locali-altri-compensi-ed-indennita/14273-cfl238.html
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