Il decreto disciplina le modalità di rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori degli enti locali in occasione di missioni istituzionali svolte al di fuori del capoluogo del comune sede dell’ente di appartenenza, aggiornando i valori dei rimborsi e allineandoli a quelli del contratto collettivo nazionale dei dirigenti del comparto funzioni locali
Secondo la Corte di Cassazione, in tema di spese di assistenza legale dei dipendenti degli enti locali per fatti commessi nell’espletamento del servizio, l’amministrazione pubblica non è tenuta al relativo rimborso ove il lavoratore abbia unilateralmente provveduto alla scelta dell’avvocato, anche se l’abbia comunicata all’ente (Cass. Sez. L, 09/06/2025, n. 15279). Nella specie è pacifico che l’interessato abbia omesso non solo di richiedere il gradimento dell’ente nella scelta del difensore ma financo di adempiere all’onere della previa comunicazione.
Nei casi di procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile dinanzi alla Corte dei conti, la specifica norma di tutela è contenuta nell’art. 24, comma 3 del CCNL Area FL, triennio 2019-2021 sottoscritto il 16 luglio 2024, ai sensi del quale: Nel caso di conclusione favorevole dei procedimenti di cui al comma 1 …, l’amministrazione procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al personale non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse, anche solo potenziale, ivi inclusi i procedimenti amministrativo-contabili, ove il rimborso avverrà nei limiti di quanto liquidato dal giudice ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 174/2016. Resta ferma, per tutti i procedimenti, la verifica di congruità della spesa. Le amministrazioni possono concedere anticipazioni del rimborso in caso di sentenza di assoluzione pronunziata in appello, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità.”
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