Nel caso in cui, a seguito dell’avvio di un procedimento penale a carico di un proprio dipendente – nell’anno 2015 – per fatti connessi all’attività di servizio, non sia stato possibile assumere in via diretta gli oneri a difesa per la presenza di un conflitto di interessi anche solo potenziale, a fronte di una sentenza di assoluzione passata in giudicata nell’anno 2024, è possibile riconoscergli il rimborso delle spese legali ex post – ARAN Id: 35336

Nel caso in cui, a seguito dell’avvio di un procedimento penale a carico di un proprio dipendente - nell’anno 2015 - per fatti connessi all’attività di servizio, non sia stato possibile assumere in via diretta gli oneri a difesa per la presenza di un conflitto di interessi anche solo potenziale, a fronte di una sentenza di assoluzione passata in giudicata nell’anno 2024, è possibile riconoscergli il rimborso delle spese legali ex post - ARAN Id: 35336

In ordine alla corretta ed uniforme interpretazione delle disposizioni contrattuali, si osserva, innanzitutto, che all’art. 24 comma 3 del CCNL della area Funzioni Locali del 16.07.2024, ove viene disciplinato il rimborso ex post – al secondo periodo – viene esplicitamente previsto che “Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al personale non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse, anche solo potenziale…”. Questa formulazione, presente anche all’art. 59 del CCNL del comparto 16.11.2022, consente, appunto, di applicare la disposizione contenuta al comma 3 del medesimo articolo anche nei casi in cui inizialmente non si era potuto assumere in via diretta il patrocinio per un conflitto di interessi anche solo potenziale, fermo restando la sussistenza dei requisiti esplicitati al comma 1 dello stesso articolo 24, ossia che deve trattarsi di “fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio ed all’adempimento dei compiti di ufficio”.

Per quanto riguarda il numero dei legali, la formulazione letterale della disposizione contrattuale si riferisce ad un legale, da intendersi per ogni fase del giudizio, mentre con riguardo alla spesa, il CCNL si limita a prevedere, sempre nel comma 3 dell’art. 24, che “l’amministrazione procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi” ed ancora che “Resta ferma, per tutti i procedimenti, la verifica di congruità della spesa”.

Link: https://www.aranagenzia.it/orient-applicativi/nel-caso-in-cui-a-seguito-dellavvio-di-un-procedimento-penale-a-carico-di-un-proprio-dipendente-nellanno-2015-per-fatti-connessi-allattivita-di-servizio-non-sia-stato/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

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Nei i casi in cui un procedimento penale iniziato nel 2015, a carico di un nostro dipendente, si concluda nel 2024 con sentenza di assoluzione è possibile rimborsare le spese legali. Si precisa che nel 2015 il dipendente aveva regolarmente comunicato l’accaduto ed indicato, ai fini del comune gradimento, il nominativo del legale. L’amministrazione, a sua volta, si era espressa positivamente sul nominativo del legale, ma non aveva potuto assumersi gli oneri in via diretta per un possibile anche solo potenziale conflitto di interessi – ARAN parere Id: 35355

Nei i casi in cui un procedimento penale iniziato nel 2015, a carico di un nostro dipendente, si concluda nel 2024 con sentenza di assoluzione è possibile rimborsare le spese legali. Si precisa che nel 2015 il dipendente aveva regolarmente comunicato l’accaduto ed indicato, ai fini del comune gradimento, il nominativo del legale. L’amministrazione, a sua volta, si era espressa positivamente sul nominativo del legale, ma non aveva potuto assumersi gli oneri in via diretta per un possibile anche solo potenziale conflitto di interessi - ARAN parere Id: 35355

Con riferimento al quesito in esame, l’orientamento della scrivente Agenzia è che, stante la formulazione letterale dell’art. 59 comma 3 del CCNL 16.11.2022, ai sensi del quale “Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dipendente non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse, anche solo potenziale”, consenta – anche nel caso rappresentato nell’istanza – di applicare l’istituto ai fini del rimborso, come ridisciplinato dal predetto articolo 59, fermi restando i presupposti previsti dal comma 1 della stessa disciplina.

Analoga disciplina è stata prevista all’art. 24 comma 3 del CCNL dell’area FL del 16.07.2024.

Link: https://www.aranagenzia.it/orient-applicativi/nei-i-casi-in-cui-un-procedimento-penale-iniziato-nel-2015-a-carico-di-un-nostro-dipendente-si-concluda-nel-2024-con-sentenza-di-assoluzione-e-possibile-rimborsare-le-spese-legali-si-precisa-che-ne/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

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Sì al rimborso delle spese di viaggio del dipendente in convenzione – Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Regione Abruzzo Deliberazione 141/2025/PAR

Sì al rimborso delle spese di viaggio del dipendente in convenzione - Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Regione Abruzzo Deliberazione 141/2025/PAR

La Corte riscontra il quesito di un Ente Locale che “chiedeva: se, al fine di procedere con il rimborso delle spese di viaggio in favore del dipendente in convenzione ai sensi dell’art. 23 CCNL sia sufficiente inserire nella convenzione stessa: il riconoscimento, in favore del dipendente, delle spese di viaggio per recarsi dal Comune capofila al secondo comune in convenzione; l’autorizzazione al dipendente per l’utilizzo del mezzo proprio; la distanza chilometrica tra i due comuni; la liquidazione mensile delle spese in questione”. Entrando nel merito della richiesta di parere, la questione sottoposta al vaglio consultivo della Sezione investe la tematica dell’istituto dello “scavalco condiviso” espressamente disciplinato dall’ordinamento generale del pubblico impiego che, nell’ottica dell’attenuazione del vincolo di esclusività della prestazione, riconosce ai lavoratori la possibilità di svolgere attività lavorativa per altri enti (art.53, comma 1, D.lgs. n.165/2001). In sostanza, il legislatore, pur prevedendo l’unicità del rapporto di lavoro del dipendente pubblico, ha previsto una serie di deroghe per facilitare lo svolgimento delle funzioni amministrative fondamentali da parte di enti di piccole dimensioni o di enti che si trovano in particolari condizioni di riduzione di organico a causa dei vincoli legislativi sulle assunzioni di personale nelle pubbliche amministrazioni. In merito alla richiesta di parere, la Corte ritiene che l’eventuale previsione del rimborso delle spese di viaggio, nonché la regolamentazione delle modalità, della distanza chilometrica, della tempistica e del riconoscimento devono essere disciplinati nell’ambito della convenzione medesima e, quindi, trovano la propria sedes materiae nell’accordo negoziale intercorrente tra gli enti locali interessati. Per la remunerazione del personale dipendente impegnato nella gestione associata si consente al contratto collettivo decentrato integrativo “dell’ente utilizzatore”, ovviamente “con oneri a carico del proprio Fondo”, di prevedere specifiche forme di remunerazione, che devono comunque essere comprese tra le forme di incentivazione istituite e disciplinate dall’articolo 80 dello stesso contratto. Viene inoltre consentita l’applicazione, sempre “con oneri a carico dell’ente utilizzatore”, delle disposizioni sul trattamento di trasferta (cfr. artt. 23 e 57 CCNL 2022- funzioni locali). La Corte ritiene consentito il rimborso delle spese di viaggio, sia laddove lo spostamento avvenga dalla sede di un ente a quella dell’altro, sia laddove il dipendente, per recarsi nella sede dell’ente “utilizzatore”, si muova dalla propria residenza, in entrambi i casi però purché questa non sia coincidente con quella dell’ente “utilizzatore” stesso.

Link: https://www.aranagenzia.it/download/sezione-regionale-di-controllo-per-la-regione-abruzzo-deliberazione-141-2025-par-impiego-pubblico-funzioni-locali-scavalco-condiviso-rimborso-spese-di-viaggio/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

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