Rimborso spese legali – Corte di Cassazione Ordinanza 27674 del 16/10/2025

Rimborso spese legali - Corte di Cassazione Ordinanza 27674 del 16/10/2025

La sezione lavoro della Corte ha chiarito che non sussistono i presupposti per il rimborso delle spese legali del dirigente assolto in sede penale quando l’operato risulti negligente o contrario ai doveri di prudenza e correttezza. Secondo i giudici, il rimborso non può essere riconosciuto se l’ente si è costituito parte civile e se le condotte del dipendente non rappresentano un esercizio diligente della funzione pubblica, poiché permane il conflitto di interessi con l’amministrazione, valutato ex ante. L’assoluzione penale, dunque, non comporta automaticamente il diritto al rimborso, che resta escluso quando la condotta, pur lecita sotto il profilo penale, non sia conforme ai principi di correttezza amministrativa.

Link: https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20251016/snciv@sL0@a2025@n27674@tO.clean.pdf&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

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Nel caso in cui, a seguito dell’avvio di un procedimento penale a carico di un proprio dipendente – nell’anno 2015 – per fatti connessi all’attività di servizio, non sia stato possibile assumere in via diretta gli oneri a difesa per la presenza di un conflitto di interessi anche solo potenziale, a fronte di una sentenza di assoluzione passata in giudicata nell’anno 2024, è possibile riconoscergli il rimborso delle spese legali ex post – ARAN Id: 35336

Nel caso in cui, a seguito dell’avvio di un procedimento penale a carico di un proprio dipendente - nell’anno 2015 - per fatti connessi all’attività di servizio, non sia stato possibile assumere in via diretta gli oneri a difesa per la presenza di un conflitto di interessi anche solo potenziale, a fronte di una sentenza di assoluzione passata in giudicata nell’anno 2024, è possibile riconoscergli il rimborso delle spese legali ex post - ARAN Id: 35336

In ordine alla corretta ed uniforme interpretazione delle disposizioni contrattuali, si osserva, innanzitutto, che all’art. 24 comma 3 del CCNL della area Funzioni Locali del 16.07.2024, ove viene disciplinato il rimborso ex post – al secondo periodo – viene esplicitamente previsto che “Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al personale non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse, anche solo potenziale…”. Questa formulazione, presente anche all’art. 59 del CCNL del comparto 16.11.2022, consente, appunto, di applicare la disposizione contenuta al comma 3 del medesimo articolo anche nei casi in cui inizialmente non si era potuto assumere in via diretta il patrocinio per un conflitto di interessi anche solo potenziale, fermo restando la sussistenza dei requisiti esplicitati al comma 1 dello stesso articolo 24, ossia che deve trattarsi di “fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio ed all’adempimento dei compiti di ufficio”.

Per quanto riguarda il numero dei legali, la formulazione letterale della disposizione contrattuale si riferisce ad un legale, da intendersi per ogni fase del giudizio, mentre con riguardo alla spesa, il CCNL si limita a prevedere, sempre nel comma 3 dell’art. 24, che “l’amministrazione procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi” ed ancora che “Resta ferma, per tutti i procedimenti, la verifica di congruità della spesa”.

Link: https://www.aranagenzia.it/orient-applicativi/nel-caso-in-cui-a-seguito-dellavvio-di-un-procedimento-penale-a-carico-di-un-proprio-dipendente-nellanno-2015-per-fatti-connessi-allattivita-di-servizio-non-sia-stato/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

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Nei i casi in cui un procedimento penale iniziato nel 2015, a carico di un nostro dipendente, si concluda nel 2024 con sentenza di assoluzione è possibile rimborsare le spese legali. Si precisa che nel 2015 il dipendente aveva regolarmente comunicato l’accaduto ed indicato, ai fini del comune gradimento, il nominativo del legale. L’amministrazione, a sua volta, si era espressa positivamente sul nominativo del legale, ma non aveva potuto assumersi gli oneri in via diretta per un possibile anche solo potenziale conflitto di interessi – ARAN parere Id: 35355

Nei i casi in cui un procedimento penale iniziato nel 2015, a carico di un nostro dipendente, si concluda nel 2024 con sentenza di assoluzione è possibile rimborsare le spese legali. Si precisa che nel 2015 il dipendente aveva regolarmente comunicato l’accaduto ed indicato, ai fini del comune gradimento, il nominativo del legale. L’amministrazione, a sua volta, si era espressa positivamente sul nominativo del legale, ma non aveva potuto assumersi gli oneri in via diretta per un possibile anche solo potenziale conflitto di interessi - ARAN parere Id: 35355

Con riferimento al quesito in esame, l’orientamento della scrivente Agenzia è che, stante la formulazione letterale dell’art. 59 comma 3 del CCNL 16.11.2022, ai sensi del quale “Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dipendente non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse, anche solo potenziale”, consenta – anche nel caso rappresentato nell’istanza – di applicare l’istituto ai fini del rimborso, come ridisciplinato dal predetto articolo 59, fermi restando i presupposti previsti dal comma 1 della stessa disciplina.

Analoga disciplina è stata prevista all’art. 24 comma 3 del CCNL dell’area FL del 16.07.2024.

Link: https://www.aranagenzia.it/orient-applicativi/nei-i-casi-in-cui-un-procedimento-penale-iniziato-nel-2015-a-carico-di-un-nostro-dipendente-si-concluda-nel-2024-con-sentenza-di-assoluzione-e-possibile-rimborsare-le-spese-legali-si-precisa-che-ne/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

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