Nel caso in cui, a seguito dell’avvio di un procedimento penale a carico di un proprio dipendente – nell’anno 2015 – per fatti connessi all’attività di servizio, non sia stato possibile assumere in via diretta gli oneri a difesa per la presenza di un conflitto di interessi anche solo potenziale, a fronte di una sentenza di assoluzione passata in giudicata nell’anno 2024, è possibile riconoscergli il rimborso delle spese legali ex post – ARAN Id: 35336

Nel caso in cui, a seguito dell’avvio di un procedimento penale a carico di un proprio dipendente - nell’anno 2015 - per fatti connessi all’attività di servizio, non sia stato possibile assumere in via diretta gli oneri a difesa per la presenza di un conflitto di interessi anche solo potenziale, a fronte di una sentenza di assoluzione passata in giudicata nell’anno 2024, è possibile riconoscergli il rimborso delle spese legali ex post - ARAN Id: 35336

In ordine alla corretta ed uniforme interpretazione delle disposizioni contrattuali, si osserva, innanzitutto, che all’art. 24 comma 3 del CCNL della area Funzioni Locali del 16.07.2024, ove viene disciplinato il rimborso ex post – al secondo periodo – viene esplicitamente previsto che “Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al personale non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse, anche solo potenziale…”. Questa formulazione, presente anche all’art. 59 del CCNL del comparto 16.11.2022, consente, appunto, di applicare la disposizione contenuta al comma 3 del medesimo articolo anche nei casi in cui inizialmente non si era potuto assumere in via diretta il patrocinio per un conflitto di interessi anche solo potenziale, fermo restando la sussistenza dei requisiti esplicitati al comma 1 dello stesso articolo 24, ossia che deve trattarsi di “fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio ed all’adempimento dei compiti di ufficio”.

Per quanto riguarda il numero dei legali, la formulazione letterale della disposizione contrattuale si riferisce ad un legale, da intendersi per ogni fase del giudizio, mentre con riguardo alla spesa, il CCNL si limita a prevedere, sempre nel comma 3 dell’art. 24, che “l’amministrazione procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi” ed ancora che “Resta ferma, per tutti i procedimenti, la verifica di congruità della spesa”.

Link: https://www.aranagenzia.it/orient-applicativi/nel-caso-in-cui-a-seguito-dellavvio-di-un-procedimento-penale-a-carico-di-un-proprio-dipendente-nellanno-2015-per-fatti-connessi-allattivita-di-servizio-non-sia-stato/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

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