Siglata l’Ipotesi di CCNL area Funzioni Locali triennio 2022-2024

Siglata l’Ipotesi di CCNL area Funzioni Locali triennio 2022-2024

In data 11 novembre 2025 è stata sottoscritta, presso l’Aran, l’ipotesi di Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo all’Area delle Funzioni Locali per il triennio 2022-2024.

Il contratto interessa complessivamente circa 13mila dirigenti, così ripartiti: 5.500 dirigenti degli enti territoriali, 5.200 dirigenti professionali, tecnici e amministrativi (Pta) e 2.300 segretari comunali e provinciali.

Il testo prevede incrementi medi mensili pari a 444 euro per tredici mensilità. Oltre due terzi delle risorse economiche sono destinati alle voci fisse della retribuzione, rafforzando la componente stabile del trattamento economico.

Tra le novità:

– il rafforzamento delle forme partecipative delle relazioni sindacali in ordine all’Informativa, al Confronto e all’Organismo paritetico per l’Innovazione;

– il rafforzamento delle tutele a favore del personale, con particolare riferimento alle terapie salvavita per gravi patologie, ai congedi per i genitori, al patrocinio legale in caso di aggressioni, alle politiche di ‘age-management’;

– al potenziamento del ruolo della formazione all’interno delle amministrazioni.

Il testo conferma, inoltre, la possibilità di destinare risorse al welfare integrativo, nel rispetto del quadro fiscale vigente.

Le dichiarazioni congiunte previste dal contratto permetteranno di proseguire gli approfondimenti tecnici su temi quali patrocinio legale, responsabilità disciplinare e revisione delle fasce professionali e dei criteri di passaggio per i segretari comunali e provinciali.

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Per attivare un servizio associato in convenzione ai sensi dell’art. 30 del TUEL non è necessario il consenso dei lavoratori coinvolti – ARAN Id: 35349

Per attivare un servizio associato in convenzione ai sensi dell’art. 30 del TUEL non è necessario il consenso dei lavoratori coinvolti - ARAN Id: 35349

Con riferimento al quesito in esame preme, innanzitutto, osservare che la gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali, in senso tecnico del termine, finalizzata a superare le difficoltà legate alla frammentazione dei piccoli comuni per la razionalizzazione della spesa e per il conseguimento di una maggiore efficienza dei servizi, è disciplinata da norme di legge e non dal CCNL.

L’art. 23 del CCNL del comparto Funzioni Locali siglato il 16.11.2022, in continuità con il passato, prevede il consenso del lavoratore solo nel caso di convenzioni per l’utilizzo a tempo parziale di personale. Si tratta di una precisa fattispecie in cui la convenzione è stipulata tra due enti per l’utilizzo temporaneo e a tempo parziale di personale. In tal caso ciascun Ente continua a gestire i servizi per proprio conto.

Tale fattispecie si distingue dal caso in cui la convenzione sia, invece, stipulata per la gestione associata di funzioni, caso per il quale non è previsto il consenso individuale dei lavoratori, trattandosi di scelta organizzativa rimessa alle autonome determinazioni degli enti.

Link: https://www.aranagenzia.it/orient-applicativi/per-attivare-un-servizio-associato-in-convenzione-ai-sensi-dellart-30-del-tuel-e-necessario-il-consenso-dei-lavoratori-coinvolti/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

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Aumento in deroga del salario accessorio per le Unioni di Comuni – Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia Deliberazione n. 280/2025/PAR del 16 settembre 2025

Aumento in deroga del salario accessorio per le Unioni di Comuni - Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia Deliberazione n. 280/2025/PAR del 16 settembre 2025

La Corte ritiene che all’Unione di comuni alla quale siano stati ceduti tutti i dipendenti e, quindi, dotata di propri spazi assunzionali non sia applicabile l’articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge n. 15 del 14 marzo 2025, convertito con modificazioni, dalla legge n. 69 del 9 maggio 2025, ed alla circolare del MEF/RGS, prot. 175706 del 27.06.2025, Punto 1.1. – Unione di comuni, in considerazione del fatto che tale disciplina trova applicazione solo nei confronti dei comuni. Trattasi, pertanto, di lacuna legis colmabile dal solo legislatore al quale compete la scelta delle modalità attraverso le quali procedere alla armonizzazione del trattamento economico del personale delle unioni di comuni, anche al fine di evitare situazioni di ingiustificata disparità di trattamento.

Link: https://www.aranagenzia.it/download/sezione-regionale-di-controllo-per-la-lombardia-deliberazione-n-280-2025-par-del-16-settembre-2025-impiego-pubblico-funzioni-locali-unione-di-comuni/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

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