
La Corte ritiene che all’Unione di comuni alla quale siano stati ceduti tutti i dipendenti e, quindi, dotata di propri spazi assunzionali non sia applicabile l’articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge n. 15 del 14 marzo 2025, convertito con modificazioni, dalla legge n. 69 del 9 maggio 2025, ed alla circolare del MEF/RGS, prot. 175706 del 27.06.2025, Punto 1.1. – Unione di comuni, in considerazione del fatto che tale disciplina trova applicazione solo nei confronti dei comuni. Trattasi, pertanto, di lacuna legis colmabile dal solo legislatore al quale compete la scelta delle modalità attraverso le quali procedere alla armonizzazione del trattamento economico del personale delle unioni di comuni, anche al fine di evitare situazioni di ingiustificata disparità di trattamento.
PODCAST DI CARMIGNANICONSULENZA SULL’INCREMENTO IN DEROGA DEL SALARIO ACCESSORIO ANNUALE NEGLI ENTI LOCALI PER L’ANNO 2025 – PRIMA PARTE


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