
Con riferimento al quesito in esame preme, innanzitutto, osservare che la gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali, in senso tecnico del termine, finalizzata a superare le difficoltà legate alla frammentazione dei piccoli comuni per la razionalizzazione della spesa e per il conseguimento di una maggiore efficienza dei servizi, è disciplinata da norme di legge e non dal CCNL.
L’art. 23 del CCNL del comparto Funzioni Locali siglato il 16.11.2022, in continuità con il passato, prevede il consenso del lavoratore solo nel caso di convenzioni per l’utilizzo a tempo parziale di personale. Si tratta di una precisa fattispecie in cui la convenzione è stipulata tra due enti per l’utilizzo temporaneo e a tempo parziale di personale. In tal caso ciascun Ente continua a gestire i servizi per proprio conto.
Tale fattispecie si distingue dal caso in cui la convenzione sia, invece, stipulata per la gestione associata di funzioni, caso per il quale non è previsto il consenso individuale dei lavoratori, trattandosi di scelta organizzativa rimessa alle autonome determinazioni degli enti.
Deliberazione, ai sensi dell’articolo 4 dell’intesa del 1° marzo 2006, rep. atti n. 936/CU, recante i nuovi criteri per il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno dell’associazionismo comunale ai fini dell’individuazione delle regioni che partecipano al riparto delle medesime per l’anno 2025 – Conferenza Stato Regioni del 06.03.2025

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Calcolo complessivo del salario accessorio in presenza di posizioni organizzative attive nell’ambito di convenzioni tra più Amministrazioni – Corte dei Conti Liguria delibera n. 116/2023

L’Organo di controllo, Sezione Liguria, condividendo quanto già espresso dalla Sezione Lombardia con la deliberazione 151/2023 a fronte di analogo quesito, esprime il proprio parere in merito alle modalità di calcolo complessivo del salario accessorio in presenza di posizioni organizzative attive nell’ambito di convenzioni tra più Amministrazioni per la gestione associata dei servizi. Il Comune istante rappresentava che come tetto di spesa per il salario accessorio delle posizioni organizzative considerava la sola quota a proprio carico, ma che a seguito all’introduzione dell’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 doveva considerare un tetto di spesa che non consentiva di conferire nuove posizioni organizzative e nemmeno di finanziare le attuali e chiedeva ai giudici contabili la possibilità di utilizzare come tetto di spesa del fondo delle posizioni organizzative, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 23, del D.Lgs. 75/2017, la spesa sostenuta nel 2016 senza tenere conto delle entrate di compartecipazione alla spesa a carico degli enti convenzionati. La Corte ha chiarito che i limite di spesa previsto dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 2017 riguarda il complessivo trattamento accessorio e che con l’introduzione dell’art. 33, comma 2, ottavo periodo, del d,l. n. 34 del 2019, il trattamento accessorio può seguire la dinamica delle assunzioni dell’Amministrazione nonché ai fini della quantificazione dell’ammontare complessivo delle risorse da destinare annualmente al trattamento economico accessorio del personale si rende necessario considerare, per quanto riguarda la voce delle posizioni organizzative, la spesa prevista a bilancio nello stesso anno di riferimento. Per gli enti che si “associano” mediante convenzione per l’utilizzo del personale, il limite di spesa deve essere calcolato sul complesso delle spese destinate al salario accessorio sostenuto da ciascuno degli enti associati sì che ciascun ente convenzionato potrà computare pro quota l’onere finanziario gravante sulle risorse del proprio bilancio e destinato alla retribuzione accessoria del personale. Il mancato scomputo delle entrate di compartecipazione alla spesa a carico degli altri enti aderenti alla convenzione, sulla base di quanto prospettato dal Comune istante, genererebbe un aumento fittizio del limite del salario accessorio, con conseguente elusione della prescrizione normativa concernente i vincoli di spesa e della ratio di ripartizione dell’onere del tetto di spesa tra i diversi enti aderenti alle convenzioni.
Link al documento: https://www.aranagenzia.it/documenti-di-interesse/sezione-giuridica/corte-dei-conti/14322-sezione-regionale-di-controllo-per-la-liguria-deliberazione-n-1162023-impiego-pubblico–funzioni-locali-posizioni-organizzative–tetti-di-spesa–articolo-23-comma-2-del-dlgs-n-752017–spesa-sostenuta-nel-2016–articolo-33-dl-30-aprile-201.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni
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