Convenzioni tra enti: non possono giustificare la disapplicazione del codice degli appalti – ANAC 26.06.2026

Convenzioni tra enti: non possono giustificare la disapplicazione del codice degli appalti - ANAC 26.06.2026

Insussistenza dei presupposti previsti dal codice dei contratti pubblici per la configurabilità dell’accordo di cooperazione tra pubbliche amministrazioni (e cioè, effettiva partecipazione di tutte le parti nello svolgimento di compiti funzionali all’attività di interesse comune, assenza di un rapporto sinallagmatico, realizzazione della missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti).
 
Sono alcuni dei rilievi formulati da Anac nei confronti di un’Agenzia strategica di una popolosa Regione del Sud Italia con cui diverse amministrazioni operanti sul territorio di riferimento hanno sottoscritto accordi di collaborazione. 

Con delibera n. 219 approvata dal Consiglio di Anac del 10 giugno 2026, l’Autorità Nazionale Anticorruzione è intervenuta in particolare su una Convenzione ex art. 15 della legge n. 241/1990 stipulata nel settembre 2025 tra l’Agenzia (organismo tecnico-operativo della Regione con il compito di supportare la pianificazione territoriale e la progettazione) e un Comune, ritenuta esemplificativa di un più ampio modello operativo.

L’istruttoria è scaturita da un esposto che segnalava 38 accordi, aventi ad oggetto il supporto tecnico-amministrativo nella progettazione, la redazione di bandi, la verifica preventiva della progettazione e attività analoghe, sottoscritti nel periodo 2018-2025 con Aziende sanitarie, Fondazioni, Camera di commercio, società pubbliche, agenzie strategiche regionali, commissari di governo, università, Autorità di sistema portuale, Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico, Consorzi di bonifica, Città metropolitane e vari Comuni. 

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Per attivare un servizio associato in convenzione ai sensi dell’art. 30 del TUEL non è necessario il consenso dei lavoratori coinvolti – ARAN Id: 35349

Per attivare un servizio associato in convenzione ai sensi dell’art. 30 del TUEL non è necessario il consenso dei lavoratori coinvolti - ARAN Id: 35349

Con riferimento al quesito in esame preme, innanzitutto, osservare che la gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali, in senso tecnico del termine, finalizzata a superare le difficoltà legate alla frammentazione dei piccoli comuni per la razionalizzazione della spesa e per il conseguimento di una maggiore efficienza dei servizi, è disciplinata da norme di legge e non dal CCNL.

L’art. 23 del CCNL del comparto Funzioni Locali siglato il 16.11.2022, in continuità con il passato, prevede il consenso del lavoratore solo nel caso di convenzioni per l’utilizzo a tempo parziale di personale. Si tratta di una precisa fattispecie in cui la convenzione è stipulata tra due enti per l’utilizzo temporaneo e a tempo parziale di personale. In tal caso ciascun Ente continua a gestire i servizi per proprio conto.

Tale fattispecie si distingue dal caso in cui la convenzione sia, invece, stipulata per la gestione associata di funzioni, caso per il quale non è previsto il consenso individuale dei lavoratori, trattandosi di scelta organizzativa rimessa alle autonome determinazioni degli enti.

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Deliberazione, ai sensi dell’articolo 4 dell’intesa del 1° marzo 2006, rep. atti n. 936/CU, recante i nuovi criteri per il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno dell’associazionismo comunale ai fini dell’individuazione delle regioni che partecipano al riparto delle medesime per l’anno 2025 – Conferenza Stato Regioni del 06.03.2025

https://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2025/seduta-del-6-marzo-2025/atti-del-6-marzo-2025/repertorio-atto-n-21cu/

Link: https://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2025/seduta-del-6-marzo-2025/atti-del-6-marzo-2025/repertorio-atto-n-21cu/

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