
La Corte richiamando i contenuti dell’art. 9 del CCNL 31.3.1999, conviene: “l’istituzione delle posizioni organizzative in parola costituisce una facoltà e non un obbligo del datore di lavoro pubblico; il conferimento di tali posizioni organizzative è a tempo determinato e va disposto con atto scritto e motivato; il rinnovo delle posizioni organizzative costituisce una facoltà del datore di lavoro pubblico, che, se ritiene di provvedere in tal senso, deve parimenti disporlo con atto scritto e motivato; al titolare della posizione organizzativa competono la retribuzione di posizione e quella di risultato; l’eventuale revoca dell’incarico prima della scadenza richiede anch’essa un atto scritto e motivato e può essere disposta soltanto in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di uno specifico accertamento di risultati negativi; la revoca comporta la perdita delle retribuzioni di posizione e di risultato e la restituzione del dipendente alle funzioni del profilo di appartenenza; la valorizzazione delle alte professionalità di cui all’art. 10 CCNL 2002-2005 avviene nell’ambito della disciplina dell’art. 8, comma 1, lett. b) e c), CCNL 31.3.99 e nel rispetto delle disposizioni dell’art. 9 del medesimo CCNL e, quindi, contempla comunque, per la parte datoriale pubblica, la facoltà e non l’obbligo del rinnovo degli incarichi già conferiti”.
Mansioni di fatto di Posizione Organizzativa – Corte di Cassazione sentenza n. 4256/2024

La posizione organizzativa si distingue dal profilo professionale ed individua nell’ambito dell’organizzazione dell’ente funzioni strategiche e di alta responsabilità che giustificano il riconoscimento di un’indennità aggiuntiva. Ove il dipendente venga assegnato a svolgere le mansioni proprie di una posizione organizzativa, previamente istituita dall’ente, e ne assuma tutte le connesse responsabilità, la mancanza o l’illegittimità del provvedimento di formale attribuzione non esclude il diritto a percepire l’intero trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto espletate, ivi compreso quello di carattere accessorio, che è diretto a commisurare l’entità della retribuzione alla qualità della prestazione resa.
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