In caso di un incarico di EQ a personale con rapporto di lavoro a tempo parziale pari al 50% è possibile escludere un automatismo di riduzione matematica al 50% della retribuzione di posizione ove l’interessato sia sempre stato positivamente valutato negli anni? – ARAN parere Id: 39101

In caso di un incarico di EQ a personale con rapporto di lavoro a tempo parziale pari al 50% è possibile escludere un automatismo di riduzione matematica al 50% della retribuzione di posizione ove l’interessato sia sempre stato positivamente valutato negli anni? - ARAN parere Id: 39101

Giova, innanzitutto, ricordare la distinzione tra retribuzione di posizione e retribuzione di risultato, come espressamente indicato all’art. 16 del CCNL del comparto FL 2022-2024 del 23.02.2026:

– la retribuzione di posizione viene graduata sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascun incarico;

– mentre, la retribuzione di risultato è connessa al raggiungimento degli obiettivi assegnati in funzione degli esiti della valutazione di performance individuale.

In ordine alla necessità o meno del riproporzionamento della retribuzione di posizione in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, all’art. 19, comma 7, del suddetto testo contrattuale, viene espressamente precisato che “Gli Enti privi di dirigenza, in relazione alle specifiche esigenze organizzative derivanti dall’ordinamento vigente, individuano, se necessario ed anche in via temporanea, le posizioni di incarico di EQ che possono essere conferite anche al personale con rapporto a tempo parziale di durata non inferiore al 50% del rapporto a tempo pieno. Il principio del riproporzionamento del trattamento economico trova applicazione anche con riferimento alla retribuzione di posizione.”

Alla luce di quanto sopra esposto, dalla lettura delle disposizioni contrattuali, si ritiene che non vi siano spazi interpretativi diversi da quanto esplicitato al comma 7 dell’art. 19 sopra richiamato e che, pertanto, la retribuzione di posizione, una volta graduata, vada necessariamente riproporzionata alla percentuale di part-time, a differenza della retribuzione di risultato, legata alle valutazioni della performance, che può seguire dinamiche diverse, tenuto, comunque, conto di quanto previsto all’art. 55, comma 11, del CCNL 23.02.2026, ai sensi del quale “I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, sono applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato, secondo la disciplina prevista dai contratti collettivi integrativi”.

Link: https://www.aranagenzia.it/orient-applicativi/in-caso-di-un-incarico-di-eq-a-personale-con-rapporto-di-lavoro-a-tempo-parziale-pari-al-50-e-possibile-escludere-un-automatismo-di-riduzione-matematica-al-50-della-retribuzione-di-posizione-ove-l/

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Retribuzione posizione organizzativa, componente variabile e poteri del G.O. – CORTE DI CASSAZIONE Ordinanza 15432 del 20/5/2026

Retribuzione posizione organizzativa, componente variabile e poteri del G.O. - CORTE DI CASSAZIONE Ordinanza 15432 del 20/5/2026

Per la giurisprudenza della Corte “la concreta individuazione della voce retributiva afferente alla posizione organizzativa richiede una attività esclusivamente riservata all’amministrazione e una conseguente fase negoziale”. Inoltre, precisa che, “avendo il provvedimento di graduazione delle funzioni natura di atto di macro-organizzazione riconducibile all’art. 2, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ed integrando un elemento costitutivo della parte variabile della retribuzione di posizione, ne conseguiva che in caso di mancata adozione del detto atto organizzativo, la componente variabile non può essere determinata né con riferimento soltanto all’importanza e complessità dell’incarico ricoperto, né, in maniera indifferenziata, in proporzione alla disponibilità dell’apposito fondo aziendale, i cui atti di determinazione hanno natura contabile e non sono idonei a fondare posizioni giuridiche piene, a sostegno di pretese economiche individuali. (Cass. Sez. L, Sentenza n. 6956 del 25/03/2014)”. Per costante giurisprudenza alla quale la Corte intende dare continuità, “nel pubblico impiego contrattualizzato, la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna tipologia d’incarico può essere sindacata dal giudice unicamente sotto il profilo del rispetto delle regole procedimentali cui l’esercizio del potere è subordinato, nonché degli obblighi di correttezza e buona fede, i quali implicano il divieto di perseguire intenti discriminatori o ritorsivi e di determinarsi sulla base di motivazioni non ragionevoli; in tali casi, il dipendente può esercitare l’azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione della procedura valutativa, ovvero domandare il risarcimento del danno, non potendo il giudice sostituirsi al datore di lavoro nella formulazione del giudizio mediante l’attribuzione del punteggio negato al lavoratore, salva l’ipotesi in cui lo stesso datore abbia limitato la propria discrezionalità prevedendo punteggi fissi da attribuire in relazione a titoli oggettivamente predeterminati. (Cass., Sez. L, n. 26615 del 18 ottobre 2019, che ha espresso questo principio, di chiara portata generale, con riferimento al personale del comparto università)”.

Fonte: ARANAGENZIA

Link: https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20260520/snciv@sL0@a2026@n15432@tO.clean.pdf

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Indennità speciale di PO – Corte di Cassazione ordinanza 8685/2025

Indennità speciale di PO - Corte di Cassazione ordinanza 8685/2025

In tema di pubblico impiego privatizzato, il principio di pari trattamento di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 165 del 2001 vieta, trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva (Cass., Sez. L, n. 6553 del 6 marzo 2019); in particolare, l’atto con cui venga attribuito a un dipendente un trattamento economico non conforme alle previsioni di legge o del contratto collettivo è nullo ed obbliga la P.A. all’azione di recupero di quanto indebitamente corrisposto (Cass., Sez. L, n. 6715 del 10 marzo 2021). Orientamento, peraltro, consolidato presso la giurisprudenza di legittimità. E’ stato ribadito, altresì, quale affermazione di principio in casi nei quali si trattava del compenso spettante ai dipendenti-avvocati degli enti del comparto sanità (Cass., Sez. L, n. 21520 del 31/7/2024; Cass., Sez. L, n. 12332 del 18 maggio 2018; Cass., Sez. L, n. 12333 del 18 maggio 2018; Cass., Sez. L, n. 6553 del 6 marzo 2019; Cass., Sez. L, n. 8168 del 24 aprile 2020; Cass., Sez. 16 Aprile 2025 n. 8169 del 24 aprile 2020; Cass., Sez. L, n. 9793 del 26 maggio 2020; Cass., Sez. L, n. 26156 del 17 novembre 2020). La corresponsione “dell’indennità speciale di P.O.” (art. 40 comma 3) presuppone, a monte, ai sensi degli artt. 2 e 45 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 10 CCNL 22 gennaio 2004 (che rinvia al CCNL 1 marzo 1999), l’accordo con le organizzazioni sindacali in ordine ai criteri d’individuazione delle specifiche posizioni organizzative, al loro numero massimo e alla ripartizione tra le strutture regionali con le corrispondenti posizioni retributive, ossia su tutti quegli adempimenti espressamente previsti dall’art. 40, comma 3, del regolamento regionale n. 12 del 2011, da leggersi nella cornice più ampia della disciplina di legge e collettiva di riferimento; il pagamento dell’indennità esige, dunque, la preventiva osservanza della contrattazione collettiva, anche (e se del caso) integrativa, e la quantificazione del quantum debeatur, ossia l’individuazione delle somme concretamente spettanti a ciascun interessato, che, nella specie, come giustamente annota il Consiglio di Stato nella sentenza n. 1507/2016, non sono mai state singolarmente definite e individuate nel dettaglio in relazione alle specifiche posizioni lavorative rivestite da ciascun avvocato.

Link: https://www.aranagenzia.it/download/sezione-lavoro-ordinanza-8685-del-2-4-2025-impiego-pubblico-funzioni-locali-indennita-speciale-di-po/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

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