Retribuzione posizione organizzativa, componente variabile e poteri del G.O. – CORTE DI CASSAZIONE Ordinanza 15432 del 20/5/2026

Retribuzione posizione organizzativa, componente variabile e poteri del G.O. - CORTE DI CASSAZIONE Ordinanza 15432 del 20/5/2026

Per la giurisprudenza della Corte “la concreta individuazione della voce retributiva afferente alla posizione organizzativa richiede una attività esclusivamente riservata all’amministrazione e una conseguente fase negoziale”. Inoltre, precisa che, “avendo il provvedimento di graduazione delle funzioni natura di atto di macro-organizzazione riconducibile all’art. 2, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ed integrando un elemento costitutivo della parte variabile della retribuzione di posizione, ne conseguiva che in caso di mancata adozione del detto atto organizzativo, la componente variabile non può essere determinata né con riferimento soltanto all’importanza e complessità dell’incarico ricoperto, né, in maniera indifferenziata, in proporzione alla disponibilità dell’apposito fondo aziendale, i cui atti di determinazione hanno natura contabile e non sono idonei a fondare posizioni giuridiche piene, a sostegno di pretese economiche individuali. (Cass. Sez. L, Sentenza n. 6956 del 25/03/2014)”. Per costante giurisprudenza alla quale la Corte intende dare continuità, “nel pubblico impiego contrattualizzato, la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna tipologia d’incarico può essere sindacata dal giudice unicamente sotto il profilo del rispetto delle regole procedimentali cui l’esercizio del potere è subordinato, nonché degli obblighi di correttezza e buona fede, i quali implicano il divieto di perseguire intenti discriminatori o ritorsivi e di determinarsi sulla base di motivazioni non ragionevoli; in tali casi, il dipendente può esercitare l’azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione della procedura valutativa, ovvero domandare il risarcimento del danno, non potendo il giudice sostituirsi al datore di lavoro nella formulazione del giudizio mediante l’attribuzione del punteggio negato al lavoratore, salva l’ipotesi in cui lo stesso datore abbia limitato la propria discrezionalità prevedendo punteggi fissi da attribuire in relazione a titoli oggettivamente predeterminati. (Cass., Sez. L, n. 26615 del 18 ottobre 2019, che ha espresso questo principio, di chiara portata generale, con riferimento al personale del comparto università)”.

Fonte: ARANAGENZIA

Link: https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20260520/snciv@sL0@a2026@n15432@tO.clean.pdf

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