Convenzioni tra enti: non possono giustificare la disapplicazione del codice degli appalti – ANAC 26.06.2026

Convenzioni tra enti: non possono giustificare la disapplicazione del codice degli appalti - ANAC 26.06.2026

Insussistenza dei presupposti previsti dal codice dei contratti pubblici per la configurabilità dell’accordo di cooperazione tra pubbliche amministrazioni (e cioè, effettiva partecipazione di tutte le parti nello svolgimento di compiti funzionali all’attività di interesse comune, assenza di un rapporto sinallagmatico, realizzazione della missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti).
 
Sono alcuni dei rilievi formulati da Anac nei confronti di un’Agenzia strategica di una popolosa Regione del Sud Italia con cui diverse amministrazioni operanti sul territorio di riferimento hanno sottoscritto accordi di collaborazione. 

Con delibera n. 219 approvata dal Consiglio di Anac del 10 giugno 2026, l’Autorità Nazionale Anticorruzione è intervenuta in particolare su una Convenzione ex art. 15 della legge n. 241/1990 stipulata nel settembre 2025 tra l’Agenzia (organismo tecnico-operativo della Regione con il compito di supportare la pianificazione territoriale e la progettazione) e un Comune, ritenuta esemplificativa di un più ampio modello operativo.

L’istruttoria è scaturita da un esposto che segnalava 38 accordi, aventi ad oggetto il supporto tecnico-amministrativo nella progettazione, la redazione di bandi, la verifica preventiva della progettazione e attività analoghe, sottoscritti nel periodo 2018-2025 con Aziende sanitarie, Fondazioni, Camera di commercio, società pubbliche, agenzie strategiche regionali, commissari di governo, università, Autorità di sistema portuale, Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico, Consorzi di bonifica, Città metropolitane e vari Comuni. 

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Calcolo complessivo del salario accessorio in presenza di posizioni organizzative attive nell’ambito di convenzioni tra più Amministrazioni – Corte dei Conti Liguria delibera n. 116/2023

Calcolo complessivo del salario accessorio in presenza di posizioni organizzative attive nell’ambito di convenzioni tra più Amministrazioni - Corte dei Conti Liguria delibera n. 116/2023

L’Organo di controllo, Sezione Liguria, condividendo quanto già espresso dalla Sezione Lombardia con la deliberazione 151/2023 a fronte di analogo quesito, esprime il proprio parere in merito alle modalità di calcolo complessivo del salario accessorio in presenza di posizioni organizzative attive nell’ambito di convenzioni tra più Amministrazioni per la gestione associata dei servizi. Il Comune istante rappresentava che come tetto di spesa per il salario accessorio delle posizioni organizzative considerava la sola quota a proprio carico, ma che a seguito all’introduzione dell’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 doveva considerare un tetto di spesa che non consentiva di conferire nuove posizioni organizzative e nemmeno di finanziare le attuali e chiedeva ai giudici contabili la possibilità di utilizzare come tetto di spesa del fondo delle posizioni organizzative, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 23, del D.Lgs. 75/2017, la spesa sostenuta nel 2016 senza tenere conto delle entrate di compartecipazione alla spesa a carico degli enti convenzionati. La Corte ha chiarito che i limite di spesa previsto dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 2017 riguarda il complessivo trattamento accessorio e che con l’introduzione dell’art. 33, comma 2, ottavo periodo, del d,l. n. 34 del 2019, il trattamento accessorio può seguire la dinamica delle assunzioni dell’Amministrazione nonché ai fini della quantificazione dell’ammontare complessivo delle risorse da destinare annualmente al trattamento economico accessorio del personale si rende necessario considerare, per quanto riguarda la voce delle posizioni organizzative, la spesa prevista a bilancio nello stesso anno di riferimento. Per gli enti che si “associano” mediante convenzione per l’utilizzo del personale, il limite di spesa deve essere calcolato sul complesso delle spese destinate al salario accessorio sostenuto da ciascuno degli enti associati sì che ciascun ente convenzionato potrà computare pro quota l’onere finanziario gravante sulle risorse del proprio bilancio e destinato alla retribuzione accessoria del personale. Il mancato scomputo delle entrate di compartecipazione alla spesa a carico degli altri enti aderenti alla convenzione, sulla base di quanto prospettato dal Comune istante, genererebbe un aumento fittizio del limite del salario accessorio, con conseguente elusione della prescrizione normativa concernente i vincoli di spesa e della ratio di ripartizione dell’onere del tetto di spesa tra i diversi enti aderenti alle convenzioni. 

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/documenti-di-interesse/sezione-giuridica/corte-dei-conti/14322-sezione-regionale-di-controllo-per-la-liguria-deliberazione-n-1162023-impiego-pubblico–funzioni-locali-posizioni-organizzative–tetti-di-spesa–articolo-23-comma-2-del-dlgs-n-752017–spesa-sostenuta-nel-2016–articolo-33-dl-30-aprile-201.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

Per gli enti che si associano mediante convenzione per l’utilizzo del personale, il limite di spesa deve essere calcolato sul complesso delle spese destinate al salario accessorio sostenuto da ciascuno degli enti associati – Corte dei Conti Lombardia delibera n. 151/2023

Per gli enti che si associano mediante convenzione per l’utilizzo del personale, il limite di spesa deve essere calcolato sul complesso delle spese destinate al salario accessorio sostenuto da ciascuno degli enti associati - Corte dei Conti Lombardia delibera n. 151/2023

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia – esprime il seguente parere in merito al quesito formulato dal Comune di Ponte Nossa (BG): Ai fini della quantificazione dell’ammontare complessivo delle risorse da destinare annualmente al trattamento economico accessorio del personale , previsto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 e adeguato ai sensi dell’art. 33, comma 2, del dl 30 aprile 2019 n. 34, è necessario considerare, per quanto riguarda la voce delle posizioni organizzative, la spesa prevista a bilancio nello stesso anno di riferimento, come meglio specificato in motivazione.

Link al documento: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCLOM/151/2023/PAR