Calcolo complessivo del salario accessorio in presenza di posizioni organizzative attive nell’ambito di convenzioni tra più Amministrazioni – Corte dei Conti Liguria delibera n. 116/2023

Calcolo complessivo del salario accessorio in presenza di posizioni organizzative attive nell’ambito di convenzioni tra più Amministrazioni - Corte dei Conti Liguria delibera n. 116/2023

L’Organo di controllo, Sezione Liguria, condividendo quanto già espresso dalla Sezione Lombardia con la deliberazione 151/2023 a fronte di analogo quesito, esprime il proprio parere in merito alle modalità di calcolo complessivo del salario accessorio in presenza di posizioni organizzative attive nell’ambito di convenzioni tra più Amministrazioni per la gestione associata dei servizi. Il Comune istante rappresentava che come tetto di spesa per il salario accessorio delle posizioni organizzative considerava la sola quota a proprio carico, ma che a seguito all’introduzione dell’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 doveva considerare un tetto di spesa che non consentiva di conferire nuove posizioni organizzative e nemmeno di finanziare le attuali e chiedeva ai giudici contabili la possibilità di utilizzare come tetto di spesa del fondo delle posizioni organizzative, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 23, del D.Lgs. 75/2017, la spesa sostenuta nel 2016 senza tenere conto delle entrate di compartecipazione alla spesa a carico degli enti convenzionati. La Corte ha chiarito che i limite di spesa previsto dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 2017 riguarda il complessivo trattamento accessorio e che con l’introduzione dell’art. 33, comma 2, ottavo periodo, del d,l. n. 34 del 2019, il trattamento accessorio può seguire la dinamica delle assunzioni dell’Amministrazione nonché ai fini della quantificazione dell’ammontare complessivo delle risorse da destinare annualmente al trattamento economico accessorio del personale si rende necessario considerare, per quanto riguarda la voce delle posizioni organizzative, la spesa prevista a bilancio nello stesso anno di riferimento. Per gli enti che si “associano” mediante convenzione per l’utilizzo del personale, il limite di spesa deve essere calcolato sul complesso delle spese destinate al salario accessorio sostenuto da ciascuno degli enti associati sì che ciascun ente convenzionato potrà computare pro quota l’onere finanziario gravante sulle risorse del proprio bilancio e destinato alla retribuzione accessoria del personale. Il mancato scomputo delle entrate di compartecipazione alla spesa a carico degli altri enti aderenti alla convenzione, sulla base di quanto prospettato dal Comune istante, genererebbe un aumento fittizio del limite del salario accessorio, con conseguente elusione della prescrizione normativa concernente i vincoli di spesa e della ratio di ripartizione dell’onere del tetto di spesa tra i diversi enti aderenti alle convenzioni. 

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/documenti-di-interesse/sezione-giuridica/corte-dei-conti/14322-sezione-regionale-di-controllo-per-la-liguria-deliberazione-n-1162023-impiego-pubblico–funzioni-locali-posizioni-organizzative–tetti-di-spesa–articolo-23-comma-2-del-dlgs-n-752017–spesa-sostenuta-nel-2016–articolo-33-dl-30-aprile-201.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

Per gli enti che si associano mediante convenzione per l’utilizzo del personale, il limite di spesa deve essere calcolato sul complesso delle spese destinate al salario accessorio sostenuto da ciascuno degli enti associati – Corte dei Conti Lombardia delibera n. 151/2023

Per gli enti che si associano mediante convenzione per l’utilizzo del personale, il limite di spesa deve essere calcolato sul complesso delle spese destinate al salario accessorio sostenuto da ciascuno degli enti associati - Corte dei Conti Lombardia delibera n. 151/2023

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia – esprime il seguente parere in merito al quesito formulato dal Comune di Ponte Nossa (BG): Ai fini della quantificazione dell’ammontare complessivo delle risorse da destinare annualmente al trattamento economico accessorio del personale , previsto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 e adeguato ai sensi dell’art. 33, comma 2, del dl 30 aprile 2019 n. 34, è necessario considerare, per quanto riguarda la voce delle posizioni organizzative, la spesa prevista a bilancio nello stesso anno di riferimento, come meglio specificato in motivazione.

Link al documento: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCLOM/151/2023/PAR

DEROGA AL TETTO DEL NUMERO DI COMUNI NELLE CONVEZIONI DI SEGRETERIA – MINISTERO DELL’INTERNO CIRCOLARE N. 13436/2021

DEROGA AL TETTO DEL NUMERO DI COMUNI NELLE CONVEZIONI DI SEGRETERIA - MINISTERO DELL'INTERNO CIRCOLARE N. 13436/2021