Sulla Gazzetta Ufficiale – Supplemento Ordinario n. 16/L del 13 maggio 2025 è stata pubblicata la conversione in legge, con modificazioni, del dl 14 marzo 2025, n. 25, recante “disposizioni urgenti in materia di reclutamento, organizzazione e di funzionamento delle pubbliche amministrazioni”, che introduce novità anche in tema di segretari comunali.
Il nuovo CCNL siglato in data 16.07.2024, all’art. 60 comma 4 e all’art. 61 comma 2 bis, prevede due forme incentivanti all’assunzione dell’incarico di Segretario dell’Unione, la prima riguarda la retribuzione di posizione, mentre l’altra riguarda la retribuzione di risultato:
– art. 60 comma 4: incremento del valore massimo della retribuzione di posizione in godimento fino al 15% in più nel suo valore massimo, quando la somma degli abitanti dei comuni aderenti all’Unione ha una soglia demografica superiore a quella della sede di titolarità del segretario;
– art. 61 comma 2 bis: incremento della retribuzione di risultato fino al valore del 15% del monte salari.
L’orario di lavoro dei segretari comunali deve essere rilevato con sistemi automatizzati?
Con riferimento al tema dell’orario di lavoro, si evidenzia che la norma contrattuale introdotta dall’art. 13 del CCNL dell’area Funzioni Locali del 17/12/2020, rivolto anche ai Segretari comunali e provinciali, ha previsto espressamente che tutti i dirigenti dell’Area delle Funzioni Locali ed i segretari comunali e provinciali siano tenuti ad assicurare la propria presenza giornaliera in servizio al fine di adeguare la prestazione lavorativa alle esigenze dell’organizzazione ed all’espletamento dell’incarico svolto. La citata clausola, nel sottolineare l’aspetto della presenza giornaliera in servizio, è intervenuta a precisare ulteriormente le previgenti disposizioni contrattuali previste in materia di orario di lavoro (art. 16 del CCNL 16/04/1996 per i dirigenti, art. 19 del CCNL del 16/05/2001 per i segretari) che si basano sul principio di auto responsabilizzazione quanto ad una certa autonomia nella fissazione, da parte dei dirigenti o dei segretari, del proprio orario di lavoro in base agli obiettivi ed ai compiti affidati.
La circostanza che non sia previsto un orario minimo giornaliero, non esclude che per il personale in questione la presenza sia rilevata “con sistemi automatizzati”, come per il restante personale, principio tra l’altro introdotto già nel 1994 con la Legge n. 724.
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