La Corte non reputa la presenza della responsabilità erariale di un Sindaco quando manca la prova del dolo, nel conferimento reiterato, per tutta la durata del mandato, dell’incarico di posizione organizzativa ad un dipendente dell’ufficio tecnico di categoria C, pur in presenza in organico ed in servizio di altro dipendente sempre dell’ufficio tecnico, ma di altra area, di categoria D. La soluzione organizzativa, annota il Collegio, pur non conforme al quadro normativo delineato dal CCNL di Comparto, non appare dettata al fine di cagionare un danno all’erario, ma invece risulta al contrario finalizzata al buon andamento organizzativo, ad evitare una ulteriore spesa esternalizzando il servizio, oltre che volta a garantire una migliore erogazione del medesimo servizio in termini di efficienza, efficacia e correttezza ex art.1 della legge n. 241/1990, in riflesso diretto dell’art. 97 Cost.
Secondo la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, il “voto numerico”, costituisce una modalità sufficiente di espressione della valutazione di una prova nell’ambito di procedure selettive o concorsuali. Si ritiene, infatti, che in mancanza di una disposizione contraria, il voto numerico esprime e sintetizza l’apprezzamento tecnico compiuto dalla commissione esaminatrice in ordine alle prove d’esame o ai titoli dei partecipanti al concorso, recando in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, a condizione però che la commissione stessa abbia preventivamente fissato i criteri di massima della valutazione, che sovrintendono all’assegnazione del voto, in modo tale da consentire di verificare a posteriori l’omogeneità delle valutazioni effettuate e la gradualità dei giudizi espressi mediante l’ indicazione della cifra numerica (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 27/04/2023, n. 4247; Cons. Stato, Sez. V, 10/11/ 2022, n. 9845): ciò per la ragione che ove i criteri di massima siano stati predeterminati in modo analitico, il candidato dispone di un adeguato parametro di riscontro del voto numerico, tale da consentirgli di comprendere, in modo esaustivo, le valutazioni riferite alla propria prova: detti criteri assolvono una precisa funzione di trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa, rappresentando un adeguato canone di esplicazione e verifica della coerenza delle scelte operate dalla commissione, tradottesi nell’assegnazione del voto numerico o nella mera valutazione d’inidoneità, che consente al candidato di comprendere appieno i motivi e al giudice di ricostruire l’ iter logico che ha condotto la commissione ad attribuire quel voto (cfr. da ultimo, Cons. Stato, Sez. VII, 8/02/2024, n. 1291).
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