Sì al rimborso delle spese di viaggio del dipendente in convenzione – Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Regione Abruzzo Deliberazione 141/2025/PAR

Sì al rimborso delle spese di viaggio del dipendente in convenzione - Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Regione Abruzzo Deliberazione 141/2025/PAR

La Corte riscontra il quesito di un Ente Locale che “chiedeva: se, al fine di procedere con il rimborso delle spese di viaggio in favore del dipendente in convenzione ai sensi dell’art. 23 CCNL sia sufficiente inserire nella convenzione stessa: il riconoscimento, in favore del dipendente, delle spese di viaggio per recarsi dal Comune capofila al secondo comune in convenzione; l’autorizzazione al dipendente per l’utilizzo del mezzo proprio; la distanza chilometrica tra i due comuni; la liquidazione mensile delle spese in questione”. Entrando nel merito della richiesta di parere, la questione sottoposta al vaglio consultivo della Sezione investe la tematica dell’istituto dello “scavalco condiviso” espressamente disciplinato dall’ordinamento generale del pubblico impiego che, nell’ottica dell’attenuazione del vincolo di esclusività della prestazione, riconosce ai lavoratori la possibilità di svolgere attività lavorativa per altri enti (art.53, comma 1, D.lgs. n.165/2001). In sostanza, il legislatore, pur prevedendo l’unicità del rapporto di lavoro del dipendente pubblico, ha previsto una serie di deroghe per facilitare lo svolgimento delle funzioni amministrative fondamentali da parte di enti di piccole dimensioni o di enti che si trovano in particolari condizioni di riduzione di organico a causa dei vincoli legislativi sulle assunzioni di personale nelle pubbliche amministrazioni. In merito alla richiesta di parere, la Corte ritiene che l’eventuale previsione del rimborso delle spese di viaggio, nonché la regolamentazione delle modalità, della distanza chilometrica, della tempistica e del riconoscimento devono essere disciplinati nell’ambito della convenzione medesima e, quindi, trovano la propria sedes materiae nell’accordo negoziale intercorrente tra gli enti locali interessati. Per la remunerazione del personale dipendente impegnato nella gestione associata si consente al contratto collettivo decentrato integrativo “dell’ente utilizzatore”, ovviamente “con oneri a carico del proprio Fondo”, di prevedere specifiche forme di remunerazione, che devono comunque essere comprese tra le forme di incentivazione istituite e disciplinate dall’articolo 80 dello stesso contratto. Viene inoltre consentita l’applicazione, sempre “con oneri a carico dell’ente utilizzatore”, delle disposizioni sul trattamento di trasferta (cfr. artt. 23 e 57 CCNL 2022- funzioni locali). La Corte ritiene consentito il rimborso delle spese di viaggio, sia laddove lo spostamento avvenga dalla sede di un ente a quella dell’altro, sia laddove il dipendente, per recarsi nella sede dell’ente “utilizzatore”, si muova dalla propria residenza, in entrambi i casi però purché questa non sia coincidente con quella dell’ente “utilizzatore” stesso.

Link: https://www.aranagenzia.it/download/sezione-regionale-di-controllo-per-la-regione-abruzzo-deliberazione-141-2025-par-impiego-pubblico-funzioni-locali-scavalco-condiviso-rimborso-spese-di-viaggio/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

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Sì ai rimborsi spese per lo scavalco condiviso, ma l’eventuale previsione del rimborso delle spese di viaggio devono essere disciplinati nell’ambito della convenzione medesima – Corte dei Conti Abruzzo delibera 141/2025

Sì ai rimborsi spese per lo scavalco condiviso, ma l'eventuale previsione del rimborso delle spese di viaggio devono essere disciplinati nell'ambito della convenzione medesima - Corte dei Conti Abruzzo delibera 141/2025

Link: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCABR/141/2025/PAR

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Art. 113 del D.Lgs 50/2016 e art. 45 del D.Lgs 36/2023, Incentivi per funzioni tecniche – Corte dei Conti Abruzzo delibera n. 332/2023

Art. 113 del D.Lgs 50/2016 e art. 45 del D.Lgs 36/2023, Incentivi per funzioni tecniche - Corte dei Conti Abruzzo delibera n. 332/2023

L’Organo di controllo afferma che non ci sono più dubbi sul fatto che l’articolo 45 del nuovo codice degli appalti includa anche le concessioni di lavori e servizi nell’ambito delle procedure di affidamento per le quali è consentita l’erogazione degli incentivi per funzioni tecniche al personale dipendente. Ma il contratto di concessione nato in vigenza del d.lgs. n. 50 del 2016, anche nell’eventualità in cui sviluppi la sua intera fase esecutiva negli anni di vigenza del nuovo codice dei contratti pubblici, resta comunque assoggettato, per quanto concerne l’erogazione degli incentivi per funzioni tecniche, alla disciplina dettata dal medesimo codice precedente. Infatti, la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche prevista nel codice previgente all’articolo 113 non risulta essere comparabile né assimilabile a quella prevista nel nuovo codice all’articolo 45, in quanto fonda le basi per l’erogazione degli incentivi in parola su presupposti differenti: la prima disposizione, sui singoli appalti di lavori, servizi e forniture e la seconda, sulle procedure di affidamento. Inoltre, al fine di non generare confusione circa il campo di applicazione delle procedure in essere nel periodo di transizione tra vecchio e nuovo codice, il legislatore del nuovo codice opera una puntuale e dettagliata ricognizione delle possibili fattispecie sottolineando che tutti i procedimenti iniziati prima del 30 giugno: di conseguenza, l’esecuzione del contratto quale parte del procedimento avviato in vigenza del vecchio codice resterà disciplinata da quest’ultimo. Nessun cenno viene fatto in merito alla distinzione tra rapporti negoziali e disciplina delle regole di fruizione del fondo incentivante, poiché il legislatore fa riferimento in maniera unitaria alle procedure iniziate. Al riguardo, appare opportuno richiamare il principio generale di elaborazione giurisprudenziale del “tempus regit actionem”, valido ogniqualvolta la normativa vigente al momento in cui prende avvio il procedimento amministrativo renda inapplicabile lo ius superveniens (Sezione autonomie Del n. 16/2021/QMIG). Tale interpretazione ricorre, secondo l’orientamento in parola, anche nel caso specifico all’esame, ove, essendosi già provveduto a delineare il quadro finanziario di competenza ed avendo avuto inizio il procedimento, trova applicazione il divieto di retroattività di cui all’art. 11, comma 1, delle disposizioni sulla legge in generale (disciplina preliminare al Codice civile).

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/documenti-di-interesse/sezione-giuridica/corte-dei-conti/14383-sezione-regionale-di-controllo-per-labruzzo-deliberazione-n-3322023par-impiego-pubblico-funzioni-locali-comuni-art-113-del-dlgs-502016-e-art-45-del-dlgs-362023.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni