Responsabilità erariale anche per gli enti pubblici non economici – Corte di Cassazione Sentenza 1221/2026

Responsabilità erariale anche per gli enti pubblici non economici - Corte di Cassazione Sentenza 1221/2026

Per la Corte la responsabilità contabile colpisce chi gestisce denaro o beni pubblici, indipendentemente dalla qualifica formale. Pertanto, essa riguarda sia i dipendenti sia gli amministratori, compresi quelli di enti pubblici economici, qualora vi sia stato un uso illegittimo dei suddetti denaro e beni pubblici che abbia prodotto un danno concreto ed attuale alla pubblica amministrazione. Ciò, evidentemente, anche alla luce del concetto allargato (o “a geometria variabile”) di pubblica amministrazione – indicativo della flessibilità della P.A. nel cambiare forma e applicare norme diverse (pubblicistiche o privatistiche) a seconda del contesto e dello scopo, superando la visione rigida del passato e adattandosi alle esigenze della Comunità europea, agendo secondo diritto privato in atti non autoritativi e pubblico in quelli con potere di imperio, per realizzare fini pubblici attraverso diverse forme organizzative e regolamentari – che viene in rilievo in tali casi e che, quindi, consente l’applicazione della indicata disposizione anche ad un ente pubblico economico quale il Consorzio di sviluppo industriale, costituente, nel caso in esame, l’ ”amministrazione di appartenenza” tenuta al rimborso delle spese legali.

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Responsabilità per danno all’immagine della PA – Corte dei Conti Terza Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello sentenza 41/2025

Responsabilità per danno all’immagine della PA - Corte dei Conti Terza Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello sentenza 41/2025

La Corte rammenta che “è lo stesso legislatore che in presenza di alcune tipologie di reato (come quelle di concussione e di peculato) ritiene sussistente una lesione nella percezione dell’effettività e dell’efficienza dell’agere amministrativo, tale da incrinare la fiducia dei cittadini nei confronti dello Stato (Corte dei conti, Sez. III di app. 241/2019, Sez. II n. 221/2023). A tale stregua, la Consulta ha affermato (nella sentenza 123/2023) che ‘il danno all’immagine trae origine dalla condotta del dipendente infedele che genera discredito nella collettività, determinando un pregiudizio che compromette il rapporto di fiducia e affidamento nelle istituzioni, nella percezione amplificata dal cosiddetto clamor fori o diffusione mediatica da parte dei mezzi di comunicazione, frequentemente connesso a tali condotte’. Sicché, la diffusione operata dai media integra la lesione del bene tutelato e ne indica anche la dimensione. In ragione di quest’ultimo aspetto, la lesione dai mass media dell’immagine è direttamente proporzionale all’eco data alla vicenda illecita dai mass media”.

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ASSENZA INGIUSTIFICATA DAL SERVIZIO E DANNO D’IMMAGINE – CORTE DEI CONTI EMILIA ROMAGNA N. 58/2024

ASSENZA INGIUSTIFICATA DAL SERVIZIO E DANNO D'IMMAGINE - CORTE DEI CONTI EMILIA ROMAGNA N. 58/2024

Link al documento: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/EMILIA%20ROMAGNA/SENTENZA/58/2024