L’IRAP relativa ai compensi dell’Avvocatura interna va calcolata sulla quota dei compensi incassata a bilancio dall’Ente – Corte dei Conti Lombardia delibera 64/2026

L'IRAP relativa ai compensi dell'Avvocatura interna va calcolata sulla quota dei compensi incassata a bilancio dall'Ente - Corte dei Conti Lombardia delibera 64/2026

La Sezione, pronunciando sulla richiesta di parere del Comune di Milano, enuncia il seguente principio di diritto: «poiché l’IRAP è tributo proprio gravante esclusivamente sull’amministrazione quale soggetto passivo dell’imposta, il relativo onere spese dell’ente e deve trovare copertura ordinaria nelle risorse generali del bilancio comunale e non può essere imputato al fondo destinato ai compensi dell’avvocatura interna nei limiti di capienza determinati ai sensi dell’art. 9, commi 3, 6 e 7, del dln 90/2014, nonché della disciplina regolamentare e contrattuale applicabile, trattandosi di risorse vincolate alla specifica finalità di remunerazione dell’attività professionale»; «Solo l’eventuale quota eccedente rispetto a tali limiti, previa formale rideterminazione e confluenza delle somme non più vincolate nel bilancio dell’amministrazione, può concorrere alla copertura dell’onere IRAP, restando ferma la natura dell’imposta quale spesa propria dell’ente e l’obbligo di assicurare, il rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica applicabili»; «La dotazione del fondo di cui all’art. 9 del dl 90/2024 è soggetto ai limiti all’erogazione di somme stabilità da disposizioni di legge», «l’ente determina la dotazione del fondo da ripartire nella misura e con le modalità stabilite dal proprio regolamento considerando quanto per altra causale (l’imposta) dovrà opportunamente versare in ragione delle somme che ivi affluiscono per onorari liquidati su sentenze favorevoli o compensare».

Link: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCLOM/64/2026/PAR

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