Applicazione facile e intuitiva per il l’analisi organizzativa, consente di fare il calcolo dei carichi di lavoro e attuare una revisione della dotazione organica con la riorganizzazione del persoanle e la ridistribuzione del lavoro.
L’Applicazione è di facile e intuitiva implementazione, è personalizzabile e adattabile alla struttura e alle esigenze organizzative dell’Ente.
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In ordine all’utilizzabilità ed all’efficacia probatoria delle e-mail, la Corte ha più volte affermato che “il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all’art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime (così Cass. n. 11606 del 14/05/2018, Rv. 648375 – 01; Cass. n. 5523 del 08/03/2018, Rv. 647611 – 01 e Cass. n. 14046 del 21/05/2024, in motivazione). Allo stesso tempo è stato però precisato che il disconoscimento, ad opera della parte contro la quale sono prodotte le e-mail, della conformità ai fatti in esse rappresentate, se è idoneo a escludere la loro efficacia di piena prova ai sensi dell’art. 2712 c.c. cit., non autorizza però il giudice a non tenerne conto, poiché egli non può espungerle dal novero delle prove utilizzabili, ma deve – in forza del disposto dell’art. 21 (oggi art. 20 comma 1-bis) del d.lgs. n. 82 del 2005 – valutarle in una con tutti gli altri elementi disponibili e tenendo conto delle loro caratteristiche intrinseche di sicurezza, integrità, immodificabilità (in proposito v. le già citate decisioni di Cass. n. 14046 del 21/05/2024 e di Cass. n. 5523 del 08/03/2018). In proposito è stato altresì affermato, con riferimento generale alle riproduzioni meccaniche ex art. 2712 c.c., che il loro disconoscimento esclude la loro efficacia di piena prova dei fatti in esse rappresentati, ma non fa perdere loro la valenza di presunzioni semplici di tali fatti (cfr. al riguardo Cass. n. 12794 del 13/05/2021, Rv. 661434 – 01 e, di recente, Cass. n. 34475 del 29/12/2025, al punto 5 e 6 della motivazione). Alla luce di tali considerazioni deve allora concludersi che le e-mail in questione potevano, anzi dovevano, essere utilizzate, unitamente all’altro materiale istruttorio raccolto in primo grado ed alle risultanze processuali dello stesso, dalla Corte territoriale”.
La Corte ha di recente ribadito che “il lavoro dirigenziale pubblico a termine, quale si esprime nell’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, si configura come forma eccezionale rispetto al rapporto a tempo indeterminato, il che ha peraltro il naturale effetto di far rientrare appieno la fattispecie nel contesto della disciplina vincolistica eurounitaria finalizzata ad evitare la reiterazione abusiva dei rapporti a termine, onde contrastare la precarizzazione. Ciò anche perché è oramai del tutto pacifico che il rapporto dirigenziale pubblico, di natura subordinata secondo il diritto nazionale, rientra a pieno titolo nell’ambito di applicazione della direttiva 1999/70/CE, non potendo ricondursi a nessuna delle ipotesi di esclusione previste dalla clausola 2, par. 2 dell’Accordo Quadro (Cass., Sez. L, Sentenza n. 27189 del 10/10/2025, dando continuità a quanto affermato da Cass., Sez. L, Sentenza n. 13066 del 26/04/2022)”. Per la Corte “tale inquadramento non solo conduce ad affermare che la facoltà di rinnovo dei contratti ex art. 19, comma 6, non può essere più esercitata, una volta superati i limiti triennali e quinquennali di durata massima stabiliti dalla norma, neanche attraverso l’attribuzione di un incarico diverso, se quest’ultimo afferisca comunque alla normale attività dell’ente (Cass., Sez. L, Sentenza n. 27189 del 10/10/2025), ma porta altresì a considerare incompatibile con lo spirito della disciplina eurounitaria la fissazione di una durata legale minima triennale per incarichi come quelli in esame, conferiti a soggetti esterni o comunque non appartenenti al ruolo dei dirigenti a tempo indeterminato, naturalmente destinati a soddisfare esigenze temporanee dell’amministrazione. Le considerazioni sin qui svolte sull’ art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 si attagliano perfettamente anche agli incarichi conferiti dagli enti locali ai sensi dell’art. 110 TUEL, su cui pure la sopra citata Cass. n. 31399 del 2024 non aveva ritenuto di dover espressamente intervenire. Nel momento in cui stabilisce che lo statuto dell’ente può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato, l’art. 110 TUEL sottintende che tale tipologia di contratti è funzionale al soddisfacimento di esigenze temporanee ed eccezionali dell’amministrazione locale, come tali incompatibili con una durata legale minima”.
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