Procedimento disciplinare, E-mail come elemento di prova – Corte di Cassazione Ordinanza 4115 del 24/2/2026 

Procedimento disciplinare, E-mail come elemento di prova - Corte di Cassazione Ordinanza 4115 del 24/2/2026 

In ordine all’utilizzabilità ed all’efficacia probatoria delle e-mail, la Corte ha più volte affermato che “il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all’art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime (così Cass. n. 11606 del 14/05/2018, Rv. 648375 – 01; Cass. n. 5523 del 08/03/2018, Rv. 647611 – 01 e Cass. n. 14046 del 21/05/2024, in motivazione). Allo stesso tempo è stato però precisato che il disconoscimento, ad opera della parte contro la quale sono prodotte le e-mail, della conformità ai fatti in esse rappresentate, se è idoneo a escludere la loro efficacia di piena prova ai sensi dell’art. 2712 c.c. cit., non autorizza però il giudice a non tenerne conto, poiché egli non può espungerle dal novero delle prove utilizzabili, ma deve – in forza del disposto dell’art. 21 (oggi art. 20 comma 1-bis) del d.lgs. n. 82 del 2005 – valutarle in una con tutti gli altri elementi disponibili e tenendo conto delle loro caratteristiche intrinseche di sicurezza, integrità, immodificabilità (in proposito v. le già citate decisioni di Cass. n. 14046 del 21/05/2024 e di Cass. n. 5523 del 08/03/2018). In proposito è stato altresì affermato, con riferimento generale alle riproduzioni meccaniche ex art. 2712 c.c., che il loro disconoscimento esclude la loro efficacia di piena prova dei fatti in esse rappresentati, ma non fa perdere loro la valenza di presunzioni semplici di tali fatti (cfr. al riguardo Cass. n. 12794 del 13/05/2021, Rv. 661434 – 01 e, di recente, Cass. n. 34475 del 29/12/2025, al punto 5 e 6 della motivazione).  Alla luce di tali considerazioni deve allora concludersi che le e-mail in questione potevano, anzi dovevano, essere utilizzate, unitamente all’altro materiale istruttorio raccolto in primo grado ed alle risultanze processuali dello stesso, dalla Corte territoriale”.

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