APPLICAZIONE PER LA PROGRAMMAZIONE, IL CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE – STRUMENTI DI LAVORO

APPLICAZIONE PER LA PROGRAMMAZIONE, IL CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE - STRUMENTI DI LAVORO

Applicazione per l’implementazione del sistema di controllo strategico e di gestione nei Comuni, con la possibilità di analisi pluriennale a più livelli della programmazione e valutazione della performance dell’Ente sia complessiva che per centro di responsabilità, misurando i livelli di efficacia, efficienza ed economicità raggiunti, con una speciale appendice dedicata alla valutazione della performance ai fini della incentivazione dell’indennità di risultato.

L’Applicazione è personalizzabile e adattabile alla struttura e alle esigenze organizzative dell’Ente, può essere compilata direttamente oppure si può chiedere l’assistenza esterna alla progettazione e implementazione del sistema di controllo di gestione.

Consente infine la redazione della Relazione annuale sul Controllo Strategico e di Gestione per l’invio alla Corte dei Conti.

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Requisiti di legittimità dell’incarico professionale di collaborazione occasionale –  – Corte dei conti Sezione Controllo Emilia Romagna Deliberazione n. 9 del 27 gennaio 2026

Requisiti di legittimità dell'incarico professionale di collaborazione occasionale -  - Corte dei conti Sezione Controllo Emilia Romagna Deliberazione n. 9 del 27 gennaio 2026

Nell’ambito dell’attività di controllo di cui all’art. 1, comma 173, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, avente ad oggetto la verifica degli atti di spesa relativi al conferimento di incarichi di consulenza, la Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna prende in esame l’affidamento disposto dal Comune di OMISSIS mediante determinazione dirigenziale, avente ad oggetto incarico professionale di collaborazione occasionale ex art. 7, c. 6, D.lgs. 165/2001 per lo svolgimento di attività specialistiche presso OMISSIS –, qualificato come “Incarico individuale di lavoro autonomo occasionale per lo svolgimento di attività specialistiche aventi un contenuto diverso da quello di studio, di ricerca o di consulenza”. La Sezione accerta l’assenza dei presupposti legittimanti il conferimento di incarichi di collaborazione esterna previsti dall’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001 (e precisamente: ricorso alla collaborazione per lo svolgimento di funzioni ordinarie in assenza di circostanze eccezionali ed esigenze specifiche; assenza del requisito dell’impossibilità di utilizzare personale interno; assenza dei presupposti per il ricorso ad incarichi esterni in relazione agli atti di programmazione; mancanza del parere del Collegio dei Revisori).

Link: https://www.aranagenzia.it/download/sezione-controllo-emilia-romagna-deliberazione-n-9-del-27-gennaio-2026-impiego-pubblico-funzioni-locali-incarico-professionale-di-collaborazione-occasionale-requisiti-legittimit/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

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Responsabilità per colpa grave – Corte dei conti Sezione Giurisdizionale Abruzzo Sentenza n. 95 del 5 marzo 2026

Responsabilità per colpa grave - Corte dei conti Sezione Giurisdizionale Abruzzo Sentenza n. 95 del 5 marzo 2026

La Corte rammenta che per “consolidata giurisprudenza contabile la colpa grave, che costituiva la soglia minima di imputabilità della responsabilità amministrativa, da accertarsi ex ante, in concreto e in termini normativi, consiste nell’errore professionale inescusabile derivante da una violazione di legge, da intendersi in senso ampio, ovvero fondata su imperizia, negligenza e imprudenza. L’accertamento della sussistenza della colpa grave presuppone l’esistenza di una regola normativa di condotta dell’agere pubblico e la verifica della sua conoscenza o conoscibilità da parte dell’agente pubblico così come delle condizioni di operatività nelle quali quest’ultimo ha operato” (cfr. C. conti, ex multis: Sez. giur. Emilia-Romagna, sent. n. 207/2021 e Sez. giur. Umbria, sent. n. 67/2019). A tal proposito la consolidata giurisprudenza contabile ha individuato alcuni profili contenutistici e tipologici della sussistenza della colpa grave. In sintesi, “la colpa grave si concretizza quando un comportamento del pubblico dipendente o dell’amministratore è talmente lontano dagli standard di diligenza ordinaria da risultare inaccettabile nel contesto della funzione pubblica”. Da ultimo bisogna tenere conto anche della Legge 1/2026 che ha introdotto una definizione di colpa grave prevedendo che “costituisce colpa grave la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l’affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento”. Sulla base di tali coordinate normative e giurisprudenziali il Collegio evidenzia, in primo luogo, che per valutare la condotta di un dirigente bisogna tenere presente che lo stesso è chiamato a coordinare e monitorare le attività svolte dai responsabili dei servizi, assicurandosi che queste attività siano allineate con le linee guida generali e gli obiettivi strategici dell’organizzazione. Ciò implica che il dirigente non si limita a una supervisione passiva, ma “deve essere attivamente coinvolto nel controllo dell’efficacia e dell’efficienza del lavoro svolto dai suoi collaboratori. Se il dirigente ha delegato correttamente le responsabilità, non può essere ritenuto responsabile per la cattiva gestione o per errori che sono direttamente imputabili a un dipendente, a meno che non vi siano stati segnali di gravi anomalie che giustifichino un intervento. Un aspetto fondamentale è che ogni membro di un’organizzazione ha una propria responsabilità in relazione al suo ruolo. Il dirigente è responsabile di garantire che i processi siano strutturati in modo adeguato, che vi siano procedure di controllo e che le risorse siano allocate correttamente, ma non è obbligato a verificare ogni dettaglio, specialmente se la supervisione è delegata a figure intermedie (come responsabili di servizi)”.

Link: https://www.aranagenzia.it/download/sezione-giurisdizionale-abruzzo-sentenza-n-95-del-5-marzo-2026-impiego-pubblico-funzioni-locali-dirigenza-responsabilita-per-colpa-grave/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

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