
La Corte rammenta che per “consolidata giurisprudenza contabile la colpa grave, che costituiva la soglia minima di imputabilità della responsabilità amministrativa, da accertarsi ex ante, in concreto e in termini normativi, consiste nell’errore professionale inescusabile derivante da una violazione di legge, da intendersi in senso ampio, ovvero fondata su imperizia, negligenza e imprudenza. L’accertamento della sussistenza della colpa grave presuppone l’esistenza di una regola normativa di condotta dell’agere pubblico e la verifica della sua conoscenza o conoscibilità da parte dell’agente pubblico così come delle condizioni di operatività nelle quali quest’ultimo ha operato” (cfr. C. conti, ex multis: Sez. giur. Emilia-Romagna, sent. n. 207/2021 e Sez. giur. Umbria, sent. n. 67/2019). A tal proposito la consolidata giurisprudenza contabile ha individuato alcuni profili contenutistici e tipologici della sussistenza della colpa grave. In sintesi, “la colpa grave si concretizza quando un comportamento del pubblico dipendente o dell’amministratore è talmente lontano dagli standard di diligenza ordinaria da risultare inaccettabile nel contesto della funzione pubblica”. Da ultimo bisogna tenere conto anche della Legge 1/2026 che ha introdotto una definizione di colpa grave prevedendo che “costituisce colpa grave la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l’affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento”. Sulla base di tali coordinate normative e giurisprudenziali il Collegio evidenzia, in primo luogo, che per valutare la condotta di un dirigente bisogna tenere presente che lo stesso è chiamato a coordinare e monitorare le attività svolte dai responsabili dei servizi, assicurandosi che queste attività siano allineate con le linee guida generali e gli obiettivi strategici dell’organizzazione. Ciò implica che il dirigente non si limita a una supervisione passiva, ma “deve essere attivamente coinvolto nel controllo dell’efficacia e dell’efficienza del lavoro svolto dai suoi collaboratori. Se il dirigente ha delegato correttamente le responsabilità, non può essere ritenuto responsabile per la cattiva gestione o per errori che sono direttamente imputabili a un dipendente, a meno che non vi siano stati segnali di gravi anomalie che giustifichino un intervento. Un aspetto fondamentale è che ogni membro di un’organizzazione ha una propria responsabilità in relazione al suo ruolo. Il dirigente è responsabile di garantire che i processi siano strutturati in modo adeguato, che vi siano procedure di controllo e che le risorse siano allocate correttamente, ma non è obbligato a verificare ogni dettaglio, specialmente se la supervisione è delegata a figure intermedie (come responsabili di servizi)”.

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