Requisiti di legittimità dell’incarico professionale di collaborazione occasionale –  – Corte dei conti Sezione Controllo Emilia Romagna Deliberazione n. 9 del 27 gennaio 2026

Requisiti di legittimità dell'incarico professionale di collaborazione occasionale -  - Corte dei conti Sezione Controllo Emilia Romagna Deliberazione n. 9 del 27 gennaio 2026

Nell’ambito dell’attività di controllo di cui all’art. 1, comma 173, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, avente ad oggetto la verifica degli atti di spesa relativi al conferimento di incarichi di consulenza, la Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna prende in esame l’affidamento disposto dal Comune di OMISSIS mediante determinazione dirigenziale, avente ad oggetto incarico professionale di collaborazione occasionale ex art. 7, c. 6, D.lgs. 165/2001 per lo svolgimento di attività specialistiche presso OMISSIS –, qualificato come “Incarico individuale di lavoro autonomo occasionale per lo svolgimento di attività specialistiche aventi un contenuto diverso da quello di studio, di ricerca o di consulenza”. La Sezione accerta l’assenza dei presupposti legittimanti il conferimento di incarichi di collaborazione esterna previsti dall’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001 (e precisamente: ricorso alla collaborazione per lo svolgimento di funzioni ordinarie in assenza di circostanze eccezionali ed esigenze specifiche; assenza del requisito dell’impossibilità di utilizzare personale interno; assenza dei presupposti per il ricorso ad incarichi esterni in relazione agli atti di programmazione; mancanza del parere del Collegio dei Revisori).

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