Qual è il trattamento fiscale dei benefici attribuiti ai dipendenti, rientranti nel “Welfare integrativo”, il cui finanziamento sia stato posto a carico del Fondo risorse decentrate? – ARAN parere Id: 37540

Qual è il trattamento fiscale dei benefici attribuiti ai dipendenti, rientranti nel “Welfare integrativo”, il cui finanziamento sia stato posto a carico del Fondo risorse decentrate? - ARAN parere Id: 37540

Si premette che in tutti i contratti collettivi nazionale di comparto e di area è stata prevista la possibilità di finanziare i piani di welfare integrativo per il personale con risorse a carico dei Fondi risorse decentrate, in aggiunta ad eventuali ulteriori risorse già previste, per le medesime finalità, da precedenti norme di legge o di contratto collettivo nazionale. 

La questione del trattamento fiscale dei benefici di Welfare non è di competenza dell’Aran, poiché non ha per oggetto l’applicazione dei contratti collettivi di lavoro. Tuttavia, stante la sua rilevanza e tenuto conto che sono stati richiesti chiarimenti da alcune amministrazioni, la scrivente Agenzia, in un’ottica di collaborazione istituzionale, ha ritenuto opportuno formulare all’Agenzia delle Entrate una richiesta di consulenza giuridica su tale tematica. 

L’Agenzia delle Entrate, con la consulenza giuridica n. 956-32/2026 del 5 giugno 2026, ha fornito i chiarimenti richiesti. 

L’ARAN aveva sottoposto due quesiti specifici: se i benefici destinati al welfare in sede di contrattazione integrativa, con copertura a carico del Fondo risorse decentrate, concorrano o meno alla formazione del reddito di lavoro dipendente; e se la medesima disciplina si applichi anche ai benefici finanziati con la quota del Fondo alimentata da residui dell’anno precedente o da residui delle risorse destinate al lavoro straordinario. 

L’Agenzia delle Entrate ha confermato che i benefici in questione, al pari dei medesimi benefici eventualmente finanziati extra Fondo risorse decentrate, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, a condizione che rientrino nelle fattispecie disciplinate dall’articolo 51, commi 2 e 3, ultimo periodo, del TUIR. 

Con riguardo al secondo quesito, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il medesimo regime di non imponibilità si applica anche ai benefici finanziati con le quote del Fondo costituite da residui di anni precedenti o da residui delle risorse per il lavoro straordinario. 

Per maggiori approfondimenti, si rinvia allo scambio di note tra Aran e Agenzia delle Entrate: https://www.aranagenzia.it/novita/welfare-contrattuale-finanziato-dal-fondo-risorse-decentrate-i-chiarimenti-dellagenzia-delle-entrate/

Link: https://www.aranagenzia.it/orient-applicativi/qual-e-il-trattamento-fiscale-dei-benefici-attribuiti-ai-dipendenti-rientranti-nel-welfare-integrativo-il-cui-finanziamento-sia-stato-posto-a-carico-del-fondo-risorse-decentrate/

Rispondi

Welfare contrattuale finanziato dal Fondo risorse decentrate: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate – 10 Giugno 2026

Welfare contrattuale finanziato dal Fondo risorse decentrate: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate - 10 Giugno 2026

L’Agenzia delle Entrate, con la consulenza giuridica n. 956-32/2026 del 5 giugno 2026, ha fornito i chiarimenti richiesti dall’ARAN in ordine al trattamento fiscale dei benefici di welfare integrativo riconosciuti ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni e finanziati a carico del Fondo risorse decentrate.

L’ARAN aveva sottoposto due quesiti specifici: se i benefici destinati al welfare in sede di contrattazione integrativa, con copertura a carico del Fondo risorse decentrate, concorrano o meno alla formazione del reddito di lavoro dipendente; e se la medesima disciplina si applichi anche ai benefici finanziati con la quota del Fondo alimentata da residui dell’anno precedente o da residui delle risorse destinate al lavoro straordinario.

L’Agenzia delle Entrate ha confermato che i benefici in questione non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, a condizione che rientrino nelle fattispecie disciplinate dall’articolo 51, commi 2 e 3, ultimo periodo, del TUIR.

Con riguardo al secondo quesito, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il medesimo regime di non imponibilità si applica anche ai benefici finanziati con le quote del Fondo costituite da residui di anni precedenti o da residui delle risorse per il lavoro straordinario.

Si allega la richiesta di consulenza formulata dall’Aran e la risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate.

Link: https://www.aranagenzia.it/novita/welfare-contrattuale-finanziato-dal-fondo-risorse-decentrate-i-chiarimenti-dellagenzia-delle-entrate/

Rispondi

Welfare integrativo con i proventi delle sanzioni al Codice della Strada, fuori dal limite al trattamento accessorio ex art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017

Welfare integrativo con i proventi delle sanzioni al Codice della Strada, fuori dal limite al trattamento accessorio ex art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia – ha chiarito che le risorse destinate al welfare integrativo del personale di Polizia Locale, quando finanziate con i proventi delle sanzioni amministrative ex art. 208 del Codice della strada, non sono soggette al limite del trattamento accessorio previsto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017. Le risorse destinate al welfare integrativo hanno natura non retributiva ma assistenziale-previdenziale, come già affermato dalla giurisprudenza contabile (Sezione Autonomie n. 17/2024/QMIG). L’art. 1, c. 124, l. 207/2024 ha stabilito che, in via generale, anche le risorse per il welfare integrativo concorrono al limite dell’art. 23, salvo che si tratti di fondi “riconosciuti a tale fine da specifiche disposizioni di legge o da previgenti norme di contratto collettivo nazionale”. L’art. 208, c. 4, lett. c), d.lgs. 285/1992 prevede che una quota pari al 50 per cento (ovvero in diversa misura ex comma 5 dello stesso art. 208) dei proventi da sanzioni stradali spettanti agli enti locali possa essere destinata, tra l’altro, a misure di assistenza e di previdenza per il personale appartenente ai Corpi e ai Servizi di Polizia municipale. Quand’anche si dovesse ritenere che la destinazione delle risorse al welfare integrativo del personale di Polizia locale non possa ritenersi impressa da una specifica disposizione di legge, integrando la detta finalità una delle possibili destinazioni che le amministrazioni locali possono imprimere ai proventi da sanzioni stradali, l’art. 98, c. 1, lett. b), del contratto collettivo relativo al triennio 2019-2021 e sottoscritto a novembre 2022, recependo l’art. 208, c. 4, lett. c), abilita espressamente le amministrazioni locali a devolvere i proventi anche a finalità assistenziali del detto personale, nell’ambito delle misure di welfare integrativo, secondo la disciplina dell’art. 82 del contratto collettivo (Sezione delle Autonomie n. 5/2019/QMIG, che valorizza, ai fini del vincolo sulle risorse – seppure in relazione alle finalità previste dal comma 5 bis dell’art. 208 – la fonte contrattuale). Ne consegue, quindi, che dette risorse possano ritenersi tuttora escluse dal limite normativo previsto dall’art. 23, c. 2, d.lgs. 75/2017.

Link: https://www.aranagenzia.it/download/sezione-regionale-di-controllo-per-la-lombardia-deliberazione-n-281-2025-par-welfare-integrativo-limite-al-trattamento-accessorio-ex-art-23-comma-2-del-d-lgs-75-2017/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

Rispondi