L’idoneo nella graduatoria concorsuale non ha un diritto di scorrimento della stessa senza una manifestazione espressa della volontà dell’Amministrazione – Corte Cassazione ordinanza 26824/2024

L'idoneo nella graduatoria concorsuale non ha un diritto di scorrimento della stessa senza una manifestazione espressa della volontà dell'Amministrazione - Corte Cassazione ordinanza 26824/2024

Per la Corte è riconosciuto al concorrente idoneo non vincitore il diritto all’assunzione mediante scorrimento della graduatoria soltanto qualora ciò sia previsto dal bando di concorso o, in alternativa, dopo che la pubblica amministrazione abbia manifestato l’intenzione di avvalersi dello scorrimento; decisione che, una volta assunta, risulta equiparabile all’espletamento di tutte le fasi di una procedura concorsuale, mentre è da escludere che la volontà dell’amministrazione di coprire il posto possa desumersi da un nuovo bando concorsuale, poi annullato, ovvero da assunzioni di personale a termine. Nemmeno nel caso in cui la pubblica amministrazione abbia deciso di ricorrere allo scorrimento, ma il candidato conseguentemente individuato abbia rinunciato all’assunzione, il candidato idoneo in posizione successiva può vantare un diritto all’assunzione, essendo necessaria una nuova manifestazione di volontà della pubblica amministrazione a lui diretta.

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Illegittima la clausola nel concorso pubblico che consente di non procedere con l’assunzione – Corte di Cassazione ordinanza 28330/2024

Illegittima la clausola nel concorso pubblico che consente di non procedere con l'assunzione - Corte di Cassazione ordinanza 28330/2024

link: https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20241104/snciv@sL0@a2024@n28330@tO.clean.pdf

Scorrimento graduatorie concorsuali o indizione nuovo concorso/selezione – Consiglio di Stato sentenza n. 3855/2024

Scorrimento graduatorie concorsuali o indizione nuovo concorso/selezione - Consiglio di Stato sentenza n. 3855/2024

Il Consiglio di Stato, sezione VII, stabilisce che la riconosciuta prevalenza delle procedure di scorrimento non è assoluta e incondizionata; sono tuttora individuabili casi in cui la determinazione di procedere al reclutamento del personale, mediante nuove procedure concorsuali, anziché attraverso lo scorrimento delle preesistenti graduatorie, risulta pienamente giustificabile, con il conseguente ridimensionamento dell’obbligo di motivazione. L’ultrattività ex lege delle graduatorie concorsuali, per il Consiglio, non si traduce in un corrispondente obbligo di scorrimento delle graduatorie approvate ed ancora valide, né, di conseguenza, in un diritto soggettivo in capo ai soggetti ritenuti idonei. L’idoneo non vincitore in un concorso pubblico vanta una posizione non di diritto al posto, ma di mera aspettativa all’assunzione, atteso che l’amministrazione conserva un’ampia discrezionalità e ha una semplice facoltà, non un obbligo, di procedere allo scorrimento della graduatoria, potendo ritenere non prioritaria la copertura del posto, ovvero, del pari, ravvisare ragioni nel senso dell’espletamento di un nuovo concorso, o, ancora, della soppressione del posto. L’opzione fra scorrimento della graduatoria valida e nuova procedura concorsuale suppone la determinazione della modalità di copertura dei posti che meglio persegua gli interessi pubblici presidiati dall’art. 97 Cost. La preferenza della procedura di scorrimento delle graduatorie concorsuali rispetto alla indizione di un nuovo concorso recede, infatti, in presenza di valide e motivate ragioni di pubblico interesse che depongono in senso contrario.

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/documenti-di-interesse/sezione-giuridica/consiglio-di-stato/14863-sezione-vii-sentenza-3855-del-2942024-impiego-pubblico–funzioni-centrali–scorrimento-graduatorie-concorsuali–indizione-nuovo-concorsoselezione.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni