Telemarketing: dal Garante Privacy sanzioni di 100mila euro a due gestori di energia. Telefonate senza consenso e attivazione di contratti non richiesti – Garante della Privacy Provvedimento dell’11 aprile 2024

Telemarketing: dal Garante Privacy sanzioni di 100mila euro a due gestori di energia. Telefonate senza consenso e attivazione di contratti non richiesti - Garante della Privacy Provvedimento dell'11 aprile 2024

Continua l’azione del Garante Privacy contro il telemarketing selvaggio. L’Autorità ha irrogato una sanzione di 100mila euro a un gestore che opera nel settore dei contratti di fornitura di luce e gas per trattamento illecito di dati personali.

Il Garante si è attivato a seguito di 2 reclami e 56 segnalazioni da parte di utenti che lamentavano la ricezione di telefonate indesiderate e l’attivazione di contratti energetici non richiesti. Dai controlli dell’Autorità è emerso che le telefonate venivano effettuate senza il consenso degli interessati ed erano rivolte per lo più ad utenti iscritti nel Registro pubblico delle opposizioni (Rpo). Le liste dei contatti venivano acquisite dal call center attraverso società terze e la propria rete di agenti o procacciatori. Inoltre, da una verifica a campione, l’Autorità ha rilevato che nell’arco temporale di una settimana il call center aveva contattato illecitamente 106 utenti che avevano successivamente concluso un contratto di fornitura di energia.

Alla luce della gravità delle violazioni riscontrate il Garante ha pertanto inflitto al call center una multa di 100mila euro. L’Autorità ha anche ingiunto al call center di attivare idonee misure tecniche, organizzative e di controllo affinché il trattamento dei dati personali degli utenti avvenga nel rispetto della normativa privacy lungo tutta la filiera.

Una sanzione, sempre di 100mila euro, è stata inflitta dal Garante nei confronti di un altro gestore energetico.

Nel dichiarare illecito il trattamento di dati personali per finalità di telemarketing, anche in questo caso l’Autorità ha rilevato che le telefonate venivano effettuate senza il consenso degli interessati e utilizzando numerazioni di utenti iscritti nel Registro pubblico delle opposizioni.

Link al documento: https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10008076

Ricerca medica: le garanzie da adottare nei casi in cui non è possibile acquisire il consenso dei pazienti. Promossa l’adozione di nuove Regole deontologiche per i trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica – Garante della Privacy Provvedimento del 9 maggio 2024

Ricerca medica: le garanzie da adottare nei casi in cui non è possibile acquisire il consenso dei pazienti. Promossa l’adozione di nuove Regole deontologiche per i trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica - Garante della Privacy

A seguito della recente riforma dell’articolo 110 del Codice privacy il Garante Privacy ha individuato le prime garanzie da adottare per il trattamento dei dati personali a scopo di ricerca medica, biomedica e epidemiologica, riferiti a pazienti deceduti o non contattabili.

Con la modifica dell’art. 110, infatti, chi effettua attività di ricerca medica – quando risulta impossibile informare gli interessati o l’obbligo implica uno sforzo sproporzionato, oppure rischia di pregiudicare gravemente i risultati dello studio – non deve più sottoporre il progetto di ricerca e la relativa valutazione di impatto alla consultazione preventiva, essendo sufficiente rispettare le specifiche garanzie previste dal Garante.

L’Autorità ha infatti stabilito che in tutti questi casi i titolari del trattamento – oltre ad acquisire, come già previsto, il parere favorevole del competente Comitato etico a livello territoriale sul progetto di ricerca – dovranno motivare e documentare le ragioni etiche o organizzative in base alle quali non hanno potuto acquisire il consenso dei pazienti nonché, effettuare e pubblicare la valutazione di impatto, dandone comunicazione al Garante.

Con lo stesso provvedimento l’Autorità, alla luce della riforma normativa e considerato il rilevante impatto delle nuove tecnologie nelle modalità di realizzazione dell’attività di ricerca, ha promosso l’avvio della procedura per l’adozione delle nuove regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica.

Il Garante invita quindi i soggetti pubblici e privati, che ritengano di avere titolo a sottoscrivere le Regole deontologiche, e i portatori di un interesse qualificato, che intendono partecipare ai lavori, a darne comunicazione e a fornire informazioni e documentazione all’indirizzo protocollo@pec.gpdp.it, entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

Link al documento:

Trasporti: Garante Privacy, più tutele per i dati degli abbonati. Sanzionata un’azienda che aveva raccolto consensi marketing non validi – Garante della Privacy provvedimento del 22.02.2024

Trasporti: Garante Privacy, più tutele per i dati degli abbonati. Sanzionata un’azienda che aveva raccolto consensi marketing non validi - Garante della Privacy provvedimento del 22.02.2024

Anche quando sottoscriviamo un abbonamento per i trasporti abbiamo diritto a fare libere scelte sul trattamento dei nostri dati.

Il Garante Privacy ha sanzionato un’azienda di trasporto dell’Emilia Romagna con 50.000 euro di multa per aver utilizzato un modulo per la sottoscrizione degli abbonamenti al servizio di trasporto pubblico locale non conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati.

L’istruttoria dell’Autorità, che ha preso il via da una segnalazione, ha accertato che l’informativa resa ai passeggeri al momento della sottoscrizione degli abbonamenti, priva di molti elementi essenziali, non consentiva di prestare un consenso libero, specifico e informato.

Il modulo per il rilascio della tessera di abbonamento non permetteva infatti ai viaggiatori di distinguere tra dati obbligatori e dati facoltativi (come ad esempio il numero di cellulare e l’indirizzo e-mail) e non segnalava chiaramente agli utenti il diritto di opporsi al trattamento per finalità di marketing diretto.

L’azienda, che serve un bacino di utenza di rilevanti dimensioni, non aveva inoltre rivisto e aggiornato, entro la data di efficacia del Regolamento europeo in materia di privacy, né l’informativa sul trattamento dei dati e il modulo di richiesta della tessera, né le proprie politiche interne in materia di conservazione dei dati.

Oltre alla sanzione, l’Autorità ha imposto all’azienda di trasporto il divieto di trattare, per finalità di marketing e invio di comunicazioni sullo stato del servizio di trasporto, i dati degli utenti raccolti in assenza di una idonea informativa e sulla base di consensi non validi.

Inoltre l’Azienda dovrà fornire a tutti gli interessati una nuova informativa sul trattamento dei dati personali conforme ai requisiti previsti dal Regolamento UE, rendendola disponibile sul proprio sito web istituzionale, presso la propria sede e i propri punti vendita, nonché fornendola a ciascun interessato alla prima occasione utile di contatto.

Link al documento: https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9995808