Graduatorie sul web: no ai dati degli iscritti nelle liste dei centri per l’impiego. Sanzionata l’Agenzia Regionale per il lavoro dell’Emilia Romagna per 30mila euro – Garante della Privacy Provvedimento del 23 luglio 2026 [10287084]

Graduatorie sul web: no ai dati degli iscritti nelle liste dei centri per l’impiego. Sanzionata l’Agenzia Regionale per il lavoro dell’Emilia Romagna per 30mila euro - Garante della Privacy Provvedimento del 23 luglio 2026 [10287084]

Nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza amministrativa, le amministrazioni e gli altri soggetti obbligati sono tenuti a pubblicare online le graduatorie finali recanti i dati personali dei soli partecipanti risultati vincitori della procedura concorsuale.

È quanto ha ribadito il Garante con provvedimento (n. 550 del 23 luglio 2026 doc. web n. 10287084) intervenendo a seguito di un reclamo. Pertanto, l’Agenzia Regionale per il lavoro dell’Emilia Romagna è stata sanzionata al pagamento di 30mila euro per la pubblicazione online dei nominativi contenuti in una graduatoria riferita agli iscritti ai centri per l’impiego.

A questi veniva riconosciuto il diritto all’avviamento a selezione nell’ambito di una procedura per l’assunzione di un operatore addetto all’accoglienza presso un’azienda ospedaliera.

In assenza di una specifica base giuridica, l’Autorità ha precisato che la normativa che prescrive la pubblicazione delle sole “graduatorie finali”, si riferisce, esclusivamente alle procedure concorsuali scaturite da “bandi di concorso per il reclutamento” e non anche a quelle effettuate “mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento”, considerato che la sola partecipazione a tale procedura può determinare l’eventuale associazione degli interessati a una condizione di disabilità o comunque rivelare informazioni personali riguardanti aspetti economici o sociali delicati, che potrebbero determinare effetti pregiudizievoli per gli stessi, compromettendone la dignità.

In questo caso l’Agenzia Regionale avrebbe potuto ricorrere a forme di anonimizzazione del dato personale, in modo da rendere conoscibile al solo interessato la propria posizione in graduatoria, evitando la pubblicazione di dati personali online, particolarmente invasiva poiché consente a chiunque, mediante i motori di ricerca esterni, di reperire un insieme consistente di informazioni personali disponibili in rete.

Nel definire la sanzione in 30mila euro il Garante ha tenuto conto del considerevole numero di interessati coinvolti (circa 700 persone) e del protrarsi dell’illecito per un notevole lasso di tempo, ma anche della buona fede e dell’atteggiamento collaborativo dell’Agenzia, che ha rimosso dal sito e deindicizzato le informazioni personali in questione, nonché dell’assenza di precedenti violazioni pertinenti.

Link: https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10287084

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Il Garante privacy sanziona Eni per 96mila euro. Online atto di citazione con i dati personali di 12 firmatari insieme a Greenpeace – Provvedimento del 26 marzo 2026

Il Garante privacy sanziona Eni per 96mila euro Online atto di citazione con i dati personali di 12 firmatari insieme a Greenpeace

Una sanzione di 96mila euro è stata irrogata dal Garante privacy a Eni spa per aver pubblicato sul proprio sito web un atto di citazione integrale con i nominativi di dodici cittadini firmatari insieme a Greenpeace Onlus e ReCommon APS, comprensivo di data e luogo di nascita, codice fiscale e indirizzo di residenza. Un trattamento di dati dichiarato illecito dall’Autorità perché effettuato in violazione dei principi di liceità, correttezza e trasparenza del Regolamento europeo e in assenza di una valida base giuridica.

L’istruttoria del Garante, avviata a seguito della segnalazione dell’associazione “Greenpeace Onlus”, ha evidenziato che la pubblicazione integrale dell’atto di citazione non risultava strettamente funzionale al perseguimento delle finalità dichiarate da Eni, che consistevano nella tutela della propria posizione con riferimento alla vicenda giudiziaria pendente per presunta violazione dell’Accordo sul clima di Parigi e nella diffusione di informazioni al pubblico su fatti inerenti al tema del cambiamento climatico.

Tali finalità, secondo l’Autorità, avrebbero potuto essere perseguite mediante modalità alternative, ugualmente efficaci ma meno invasive, quali, in particolare, l’oscuramento dei dati personali degli interessati. Non sono state, inoltre, debitamente considerate né le ragionevoli aspettative di riservatezza di quest’ultimi, né l’impatto che il trattamento di dati avrebbe avuto su di loro. Gli stessi, infatti, pur avendo reso pubblici i propri nominativi in vari contesti, non potevano comunque attendersi la diffusione online di ulteriori informazioni personali a carattere identificativo e riservato, quali il codice fiscale, la data e il luogo di nascita e l’indirizzo di residenza. Informazioni che, per loro natura, presentano un elevato grado di sensibilità sotto il profilo della tutela della sfera privata e della sicurezza personale, risultando idonee a determinare rischi concreti di utilizzi indebiti o pregiudizievoli da parte di terzi, soprattutto in considerazione della loro libera accessibilità tramite Internet.

Nel determinare l’ammontare della sanzione il Garante ha tenuto conto del fatto che la pubblicazione integrale dell’atto di citazione è avvenuta in assenza di una valida base giuridica, della durata della permanenza online, del numero dei soggetti coinvolti, della delicatezza delle loro informazioni, ma anche del grado di cooperazione della società e delle iniziative spontaneamente avviate dalla stessa per conformare, a seguito della trasmissione della segnalazione, il trattamento al Regolamento, nonché di quelle che ha dichiarato di aver intrapreso per prevenire in futuro il ripetersi di situazioni analoghe.

Link: https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10238270

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Annunci online senza consenso, il Garante sanziona Bakeca. Pubblicato il numero di telefono di una donna nelle categorie “sensibili” – Provvedimento del 12 marzo 2026

Annunci online senza consenso, il Garante sanziona Bakeca. Pubblicato il numero di telefono di una donna nelle categorie “sensibili” - Provvedimento del 12 marzo 2026

Il Garante privacy ha sanzionato Bakeca srl, società che gestisce un portale di inserzioni gratuite, per aver trattato illecitamente i dati personali di una donna, il cui numero di telefono e la località di lavoro erano stati inseriti, a sua insaputa, in due annunci nelle categorie sensibili “massaggi-benessere” e “amore-incontri”. Uno degli annunci conteneva anche espressioni di natura intima particolarmente esplicite. La donna ha scoperto la presenza degli annunci dopo aver ricevuto telefonate indesiderate da sconosciuti. La rimozione è avvenuta solo dopo una segnalazione e una diffida inviate alla società. Successivamente, la donna ha presentato un reclamo al Garante.

Dall’istruttoria dell’Autorità sono emerse carenze nelle misure tecnico-organizzative adottate per prevenire usi impropri dei dati. In particolare, il portale consentiva di pubblicare informazioni riferite a terzi senza verificarne la titolarità o il legittimo utilizzo. Gli annunci della donna erano infatti stati inseriti da un soggetto sconosciuto, che aveva creato l’account utilizzando email temporanee, non riconducibili a una persona fisica.

Inoltre, il trattamento dei dati è risultato privo di una valida base giuridica e non conforme ai principi di correttezza e sicurezza, considerato, tra l’altro, che l’associazione del numero di telefono della donna a contenuti espliciti ha avuto conseguenze rilevanti sulla sua sfera personale. Alla luce delle violazioni riscontrate, il Garante ha irrogato a Bakeca srl una sanzione di 5mila euro e ha ordinato alla società di adottare misure tecniche e organizzative adeguate a verificare che l’utente che inserisce un contatto telefonico in un annuncio sia legittimato a farlo.

Link: https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10233345