Marketing: il Garante privacy sanziona Altroconsumo Edizioni per 280mila euro – Garante della Privacy Provvedimento del 18 giugno 2026

Marketing: il Garante privacy sanziona Altroconsumo Edizioni per 280mila euro - Garante della Privacy Provvedimento del 18 giugno 2026

Il Garante per la protezione dei dati personali ha irrogato una sanzione di 280mila euro ad Altroconsumo Edizioni Srl per numerose violazioni della normativa privacy. Le contestazioni riguardano l’utilizzo dei dati degli utenti, raccolti mediante il sito www.altroconsumo.it per attività di email marketing, nonché il ritardo nel rispondere alle richieste di esercizio dei diritti.

Il procedimento prende avvio dal reclamo di un cittadino che lamentava la ricezione di email promozionali inviate dalla società editoriale, in assenza delle necessarie basi di legittimità e nonostante l’interessato avesse già chiesto di non ricevere più questo tipo di comunicazioni.

Il reclamante non aveva mai compilato il form presente sul sito per diventare socio, né la società è stata in grado di dimostrare la correttezza del rapporto contrattuale.

Nel corso dell’istruttoria infatti è emerso che Altroconsumo, nella procedura di registrazione degli utenti al proprio sito web, non aveva adottato misure tecniche e organizzative idonee a prevenire il rischio di trattamenti illeciti, soprattutto nei casi in cui la registrazione e il rapporto contrattuale non si fossero perfezionati. In particolare, il Garante ha accertato che anche quando gli utenti decidevano di non confermare la creazione dell’account, e dunque di non iscriversi al sito, Altroconsumo considerava comunque perfezionato il rapporto contrattuale e procedeva all’invio di email promozionali.  

Tra le numerose violazioni accertate vi è anche la mancata adozione di misure idonee a garantire l’effettivo esercizio dei diritti degli utenti e a fornire riscontro alle loro richieste senza ingiustificato ritardo. Su quest’ultimo aspetto, la società era già stata sanzionata dall’Autorità con un precedente provvedimento.

Oltre alla sanzione pecuniaria, il Garante ha ordinato ad Altroconsumo di cessare il trattamento dei dati di coloro che non hanno confermato la creazione del proprio account e di adeguare le procedure di trattamento dei dati al GDPR.

Link: https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10269624

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Data breach, il Garante sanziona la Città Metropolitana di Sassari. 12mila euro per errata configurazione del protocollo informatico – Garante della Privacy Provvedimento dell’11 giugno 2026

Data breach, il Garante sanziona la Città Metropolitana di Sassari. 12mila euro per errata configurazione del protocollo informatico - Garante della Privacy Provvedimento dell'11 giugno 2026

Il Garante privacy, a seguito di una notifica di data breach e di un reclamo, ha sanzionato la Città Metropolitana di Sassari per aver configurato erroneamente il proprio protocollo informatico, rendendo accessibili documenti contenenti dati personali a soggetti che, in ragione del ruolo ricoperto e delle mansioni svolte, non erano autorizzati a trattarli.

La Città Metropolitana ha agito così violando i principi di protezione dei dati sanciti dal GDPR, in particolare di integrità e riservatezza, responsabilizzazione e protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita.

Richiamando proprie precedenti decisioni, l’Autorità ha ribadito che anche nell’ambito dei trattamenti di dati personali effettuati mediante i sistemi di gestione documentale è necessario adottare misure tecniche e organizzative idonee ad assicurare l’accesso selettivo alla documentazione presente nel protocollo informatico, per evitare la consultabilità di documenti da parte di personale non autorizzato. In particolare, in merito alla protocollazione di documenti contenenti dati personali dei dipendenti e inerenti allo specifico rapporto di lavoro, è necessario ricorrere a procedure differenziate e riservate.

Rilevato l’illecito, il Garante ha quantificato la sanzione in 12mila euro, tenendo conto, tra l’altro, del fatto che l’Autorità, fin dal 2007, ha fornito ai datori di lavoro pubblici e privati indicazioni sul corretto trattamento dei dati nell’ambito della gestione del rapporto di lavoro, che la violazione ha riguardato tutti i dati personali transitati sul protocollo informatico e che il trattamento ha avuto ad oggetto anche dati delicati rilevanti ai fini disciplinari.

Link: https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10266034

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Intelligenza artificiale: il Garante privacy sanziona Character.AI. Rilevate criticità anche nella tutela dei minori e nei sistemi di verifica dell’età – Garante della Privacy 03.07.2026

Intelligenza artificiale: il Garante privacy sanziona Character.AI. Rilevate criticità anche nella tutela dei minori e nei sistemi di verifica dell'età - Garante della Privacy 03.07.2026

Il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato per 158mila euro Character Technologies Inc., società statunitense che gestisce Character.AI, un servizio di intelligenza artificiale generativa che consente agli utenti, anche minorenni, di creare e interagire via chat con personaggi virtuali.

Nel corso dell’istruttoria avviata d’ufficio, l’Autorità ha accertato diverse violazioni della disciplina di protezione dati, tra cui carenze nell’informativa. Tardive, inoltre, la predisposizione della valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA) e la designazione del rappresentante nella UE.

Criticità sono state rilevate anche nelle garanzie a tutela dei minori e nelle procedure di verifica dell’età.

Considerati i rischi derivanti dall’impiego dell’intelligenza artificiale generativa in un servizio di intrattenimento accessibile anche ai minorenni, il Garante privacy – pur prendendo atto degli interventi adottati dalla società nel corso dell’istruttoria – ha prescritto ulteriori misure.

In particolare, Character Technologies dovrà garantire il corretto funzionamento dei sistemi di verifica dell’età, assicurare l’efficacia dei meccanismi che impediscono nuovi tentativi di registrazione da parte dei minori bloccati (il cosiddetto “periodo di raffreddamento”) e predisporre, per impostazione predefinita, i profili dei minorenni in modalità privata.

Entro 120 giorni dalla ricezione del provvedimento, la società dovrà comunicare all’Autorità le misure adottate. 

Link: https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10269594

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