Garante della Privacy: no alla diffusione delle foto di un malato senza consenso. Sanzionato un medico per 5mila euro 

Garante della Privacy: no alla diffusione delle foto di un malato senza consenso. Sanzionato un medico per 5mila euro

Non è possibile pubblicare immagini di una persona malata senza consenso, neanche per finalità di ricerca medico scientifica, se prima non siano state anonimizzate.

A maggior ragione se ne ledono la dignità. Lo ha ribadito il Garante privacy che ha irrogato una sanzione di 5mila euro a un medico che aveva utilizzatole foto di un neonato affetto da una grave malformazione e poi deceduto, nell’ePoster di presentazione di una ricerca in occasione di un convegno di medicina. Lo studio era stato poi pubblicato sul sito della Società italiana di pediatria (Sip) e successivamente rimosso.

L’Autorità si è attivata a seguito della segnalazione della madre del bambino, che aveva trovato in rete l’ePoster con le foto che ritraevano il figlio affetto dalla malattia, in una culla dell’ospedale, con numerose informazioni sulla storia clinica della famiglia. Foto e informazioni che lo rendevano identificabile, seppur da una cerchia limitata di persone.

Nel corso dell’istruttoria il Garante ha accertato che il medico oltre a non aver adottato misure adeguate ad impedire l’identificabilità diretta e indiretta del minore, non aveva neanche chiesto il consenso ai genitori per la pubblicazione delle informazioni. Consenso che era necessario in caso di utilizzo di foto e/o immagini.

Nel definire il procedimento, il Garante ha ricordato che il Codice di condotta sull’utilizzo di dati sulla salute per finalità di studio e di pubblicazioni scientifiche approvato dall’Autorità prevede che il medico assicuri la non identificabilità dei soggetti coinvolti mediante l’adozione di specifiche misure di anonimizzazione e, qualora ciò non sia possibile, di pseudonimizzazione previo consenso dell’interessato.

Nel caso specifico, il medico avrebbe quindi dovuto acquisire il consenso dei genitori e poi sottoporre i dati a tecniche di pseudonimizzazione, nel rispetto della dignità del neonato, oppure anonimizzare i dati del minore. 

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Piattaforma di gestione delle deleghe, via libera del Garante della Privacy – Parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la disciplina delle modalità di funzionamento della Piattaforma di gestione deleghe – 12 febbraio 2026

Il Garante privacy ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che disciplina il funzionamento della Piattaforma di gestione deleghe, ritenendo il testo conforme alla normativa sulla protezione dei dati personali.

Tramite la Piattaforma, ogni cittadino iscritto nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, può delegare fino a due soggetti all’accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, che richiedono identificazione informatica (CIE, SPID).

Lo schema di decreto, che rientra nel programma di attuazione del PNRR, definisce le caratteristiche tecniche, l’architettura, i requisiti di sicurezza, le procedure, le tipologie di dati e le categorie di interessati della Piattaforma.

Il testo esaminato in sede di parere ha tenuto conto delle indicazioni fornite in fase istruttoria dall’Autorità che, in ogni caso, si è riservata  di valutare i trattamenti di dati personali concretamente posti in essere da parte di tutti i soggetti coinvolti, una volta che la Piattaforma sarà entrata a regime.

In primo luogo, specifiche misure e garanzie sono state introdotte per le modalità di rilascio della delega e per definirne l’ambito di applicabilità, escludendo, da un lato, le deleghe professionali e i mandati conferiti a professionisti o a intermediari abilitati, e dall’altro, i servizi destinati a professionisti, lavoratori dipendenti e collaboratori, per lo svolgimento di attività professionali, per compito di interesse pubblico o in attuazione di un obbligo di legge.

Lo schema introduce, inoltre, un numero massimo di deleghe accumulabili in capo al delegato e la corretta articolazione delle modalità di esercizio dei poteri di rappresentanza.

Particolare attenzione è stata posta, inoltre, dall’Autorità sulla responsabilizzazione di ciascuna PA nell’individuazione dei servizi delegabili e nella classificazione dei servizi online (servizi delegabili a tutti, servizi delegabili solo ad alcune tipologie di delega, nonché servizi non delegabili tramite la Piattaforma).

È previsto poi un regime speciale per i servizi erogati attraverso il Fascicolo sanitario elettronico (FSE 2.0), l’Ecosistema dei dati sanitari (EDS) e la Piattaforma nazionale telemedicina (PNT), in considerazione della loro delicatezza.

Link: https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10226904

Garante privacy al comune di Pescara: no alle body cam della Polizia locale. Rischio di trasferimento dei dati verso paesi extra Ue – Garante della Privacy Provvedimento del 4 dicembre 2025

Garante privacy al comune di Pescara: no alle body cam della Polizia locale. Rischio di trasferimento dei dati verso paesi extra Ue - Garante della Privacy Provvedimento del 4 dicembre 2025

Parere negativo del Garante privacy alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali presentata dal comune di Pescara relativa alle body cam da fornire agli agenti di polizia locale nell’ambito delle attività ausiliarie di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria. Numerose le criticità riscontrate nel sistema nonostante le indicazioni fornite dall’Autorità nel corso di più interlocuzioni. Per quanto riguarda la sicurezza delle soluzioni tecnologiche scelte, il Garante ha accertato che le modifiche inserite nell’ultima valutazione di impatto non forniscono risposta alle richieste di approfondimento tecnico formulate dall’Ufficio. In particolare, posto che il sistema informatico per la gestione dei dati elaborati dalle body cam è fornito da un’azienda statunitense, il comune non ha chiarito se tale scelta abbia tenuto conto di altre soluzioni presenti nel mercato e degli aspetti di protezione dei dati connessi a un trattamento ad elevato rischio come quello effettuato attraverso le body cam.

Il Garante inoltre ha riscontrato l’assenza di misure di sicurezza in grado di escludere che il fornitore del servizio possa accedere in chiaro ai dati trattati dal Comune. Accesso che comporterebbe un trasferimento dei dati verso paesi terzi, in violazione della Direttiva Ue 2016/680 e della normativa privacy.

Il trasferimento di dati personali per scopi di law enforcement, competenza non attribuibile alla società statunitense, è infatti regolato da norme specifiche che impongono rigorose garanzie per trasferimenti transfrontalieri, inclusi accordi vincolanti e un livello adeguato di protezione dei dati nel paese terzo.

Tra le altre criticità anche la presenza di una sim all’interno della body cam su cui non sono stati forniti chiarimenti. 

Link: https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10221993