Garante a Enel Energia: il cliente può avere accesso all’audio delle conversazioni – Garante della Privacy Provvedimento del 28 maggio 2026

Garante a Enel Energia: il cliente può avere accesso all’audio delle conversazioni - Garante della Privacy Provvedimento del 28 maggio 2026

La richiesta di accesso ai dati personali contenuti in registrazioni audio o video può essere soddisfatta anche mediante la consegna della trascrizione della conversazione, purché siano oscurati gli elementi che consentono di identificare eventuali altri soggetti coinvolti.

Lo ha affermato il Garante privacy a conclusione di un procedimento nei confronti di Enel Energia Spa che aveva negato ad un cliente la richiesta di accesso ai propri dati personali.

Il procedimento trae origine da un reclamo in cui l’utente lamentava il diniego, da parte della società, di accedere alle informazioni contenute in una registrazione telefonica intercorsa con il servizio clienti. Nel corso dell’istruttoria è emerso che Enel Energia aveva respinto la richiesta ritenendo prevalente, nel bilanciamento tra gli interessi contrapposti, l’esigenza di tutelare la privacy dell’operatore. Secondo la società, durante la conversazione, l’operatore aveva fornito dettagli che avrebbero potuto consentirne l’identificazione, come il nome e la matricola. Al riguardo il Garante ha ricordato che tale valutazione implica un’analisi da effettuare caso per caso, in base agli effettivi rischi per i diritti e le libertà del terzo coinvolto. Il tutto, valutando la possibilità di adottare misure per mitigare l’eventuale pregiudizio, ad esempio mediante l’oscuramento dei dati personali dell’operatore o l’applicazione di tecniche di camuffamento della voce.

Nel caso di specie, l’Autorità ha rilevato che Enel avrebbe potuto soddisfare la richiesta di accesso, oscurando preventivamente i dati identificativi dell’operatore. Tale soluzione, considerati il contesto professionale della telefonata e il suo oggetto, relativo al contratto di fornitura di gas, non avrebbe pregiudicato il diritto dell’operatore alla riservatezza. 

Link: https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10269277

Rispondi

Recupero crediti: il Garante sanziona due società per 50mila e 30mila euro. Titolari e responsabili dei dati personali hanno precisi obblighi – Garante della Privacy Provvedimento del 28 maggio 2026

Recupero crediti: il Garante sanziona due società per 50mila e 30mila euro. Titolari e responsabili dei dati personali hanno precisi obblighi - Garante della Privacy Provvedimento del 28 maggio 2026

Nelle attività di recupero crediti il titolare del trattamento deve effettuare controlli periodici, documentati e verificabili per monitorare, sotto il profilo della protezione dei dati personali, le attività di recupero crediti affidate a società terze responsabili. Quest’ultime, a loro volta, devono adottare misure tecniche e organizzative che mettano a disposizione del titolare un quadro esatto ed aggiornato delle informazioni effettivamente raccolte e trattate per gestire la posizione del debitore.

Lo ha ribadito il Garante per la protezione dei dati personali che ha comminato una sanzione di 50mila euro alla società titolare del trattamento e di 30mila euro alla società incaricata del recupero del credito, destinataria dei dati del debitore trasmessi dal titolare, quale responsabile del trattamento.

L’Autorità è intervenuta a seguito di una segnalazione con cui il debitore indicava l’utilizzo, nell’ambito delle attività di recupero del credito nei suoi confronti, di un numero di cellulare a lui intestato ma non più nella sua disponibilità.

Il debitore lamentava le modalità con cui le due società avevano trattato i suoi dati personali e in particolare chiedeva in che modo fossero stati recuperati.

Dall’istruttoria è emerso che la società titolare del trattamento non aveva vigilato adeguatamente sulle attività effettuate dalla società responsabile e sulle istruzioni a questa impartite. Mentre la società responsabile non aveva fornito a quella titolare un quadro aggiornato delle informazioni raccolte durante l’incarico e non l’aveva informata del fatto che il debitore aveva chiesto di conoscere la provenienza del numero di telefono contattato ai fini del recupero del credito.

Nel determinare l’importo delle sanzioni, l’Autorità ha tenuto conto sia della gravità delle violazioni sia delle iniziative assunte dalle due società per prevenire il ripetersi di situazioni analoghe.

Link: https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10270836

Rispondi

Il consenso al trattamento dei dati personali rilasciato non esclude l’applicazione dei principi di minimizzazione e limitazione – Garante della Privacy Provvedimento del 28 maggio 2026

Il consenso al trattamento dei dati personali rilasciato non esclude l'applicazione dei principi di minimizzazione e limitazione - Garante della Privacy Provvedimento del 28 maggio 2026

Link: https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10259894

Rispondi