
Per la Corte la disposizione dell’art. 53, co. 6 del d.lgs. 165/2001, “non può che essere letta, sul piano logico-sistematico, nel senso di imporre, il recupero degli emolumenti percepiti a titolo retributivo o a compenso dell’esclusività, ivi comprese eventuali indennità collegate al tempo pieno laddove lo svolgimento dell’attività professionale concomitante al pubblico impiego non sia stata autorizzata o non sia, a fortiori, in assoluto autorizzabile” (Cass. Sez. lav. 31776/2023). Oltre alle gravi misure disciplinari e alla sanzione della decadenza, previste per lo svolgimento di attività non autorizzabile, il Giudice della nomofilachia ha indicato gli effetti risarcitori che possono conseguire al giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, quali la restituzione degli emolumenti percepiti per l’attività di esclusiva, ivi compresa l’indennità a questa collegata, ovvero la restituzione di quella parte di trattamento stipendiale che l’Amministrazione ha corrisposto inutilmente, in relazione alle energie lavorative che il dipendente ha profuso per diversa attività continuativa, così non inverandosi il trattenimento degli emolumenti stipendiali congiunto ai proventi dell’attività vietata paventato dal Consiglio di Stato (sent. n. 10089/2024), richiedendosi, comunque, la prova di tale danno e dell’elemento soggettivo, non potendo discendere la violazione del rapporto di esclusiva e di alterazione delle corrispondenti prestazioni dal mero svolgimento di attività extraprofessionale. A tale stregua, non si verifica alcuna ingiustificabile asimmetria tra incarichi astrattamente autorizzabili e assolutamente incompatibili, trattandosi di fattispecie diverse assoggettate a conseguenze del tutto differenti.
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