
Link al documento: http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20220211/snciv@sL0@a2022@n04571@tO.clean.pdf
La Sezione regionale di controllo per la Lombardia, rispondendo ad un quesito posto dal Commissario straordinario del Comune di Legnano (MI), rileva che, ai fini del mantenimento di una partecipazione pubblica, gli enti dovranno valutare attentamente la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 4 del d.lgs. n. 175/2016 e, dunque, del cd. vincolo di scopo e del cd. vincolo di attività, a prescindere dal fatto che una partecipazione pubblica sia tale da poter qualificare una società pubblica in termini di “ente in house”. Tale qualificazione rileva, invece, ai fini delle modalità con cui sono affidati i contratti pubblici da parte delle pubbliche amministrazioni.
Link al documento: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCLOM/77/2020/PAR
Soltanto se ricorrono tutti i requisiti per le società gestite in house providing può essere esercitata la giurisdizione della Corte di Conti, sull’azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali per danni al patrimonio, ovvero:
a) capitale interamente pubblico;
b) obbligo di svolgere l’attività prevalente in favore dei soci;
c) soggezione al controllo analogo degli enti pubblici.
Link al documento: http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/
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