
La Corte si pronuncia su un caso di indebito oggettivo conseguente all’illegittimità del riconosciuto inquadramento come dirigente, causa annullamento, a seguito di pronunzia resa in via definitiva dalla Corte dei Conti Centrale, tanto degli atti relativi all’inquadramento ad personam del 1985, quanto, per difetto del posto vacante, degli atti del concorso per la copertura di un posto di dirigente. La decisione della Corte territoriale discende dall’avere questa ritenuto: sussistente l’indebito oggettivo; ripetibile l’indebito stesso, stante l’irrilevanza della buona fede dell’accipiens. La Corte di Cassazione rammenta al riguardo che “il Giudice delle leggi si è espresso nel senso che l’art. 2033 c.c. non è illegittimo per contrarietà alla Costituzione nella parte in cui ha omesso di prevedere l’irripetibilità dell’indebito retributivo e previdenziale non pensionistico laddove le somme siano state percepite in buona fede e la condotta dell’ente erogatore abbia ingenerato nel percettore un legittimo affidamento circa la loro spettanza, avendo l’ordinamento nazionale delineato un quadro di tutele dell’affidamento legittimo nella spettanza di una prestazione indebita, in particolare fondate sulla categoria dell’inesigibilità, radicata nella clausola generale di cui all’art. 1175 c.c. che vincola il creditore a esercitare la sua pretesa in maniera da tenere in debita considerazione, in rapporto alle circostanze concrete, la sfera di interessi del debitore”. Inoltre nel caso di specie la Corte “ha escluso l’esercizio di fatto di mansioni dirigenziali rilevante ai sensi dell’art. 2126 c.c., non potendo l’attività svolta ricondursi ad un tale inquadramento per l’assenza nella pianta organica di posizioni dirigenziali”.
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