Onnicomprensività della retribuzione dirigenziale – Corte di Cassazione Ordinanza 5428 del 11/3/2026

Onnicomprensività della retribuzione dirigenziale - Corte di Cassazione Ordinanza 5428 del 11/3/2026

Per la Corte il principio di omnicomprensività della retribuzione dirigenziale esclude la remunerabilità di somme prive di titolo contrattualcollettivo non solo quanto alle funzioni rientranti nel profilo/qualifica, ma quanto a qualsiasi incarico conferito dall’amministrazione di appartenenza o su designazione della stessa (Cass. n. 32264/2019). “Nella fattispecie l’incarico era stato conferito dal datore di lavoro, e tanto bastava ad escluderne la remunerabilità, a nulla rilevando in senso contrario che in base agli accordi tra i soggetti interessati le spese fossero a carico di un terzo, cosa che non valeva ad attribuire all’incarico natura libero professionale; tanto più che lo stesso art. 24, co. 3 del TUPI prevedeva che i compensi fossero versati all’Amministrazione. Peraltro nel caso esaminato l’incarico era stato conferito in relazione alle specifiche competenze rivestite nell’ambito del rapporto di impiego”. La Corte esclude altresì l’indebito arricchimento, posto che per quanto premesso l’incarico era remunerato dal trattamento dirigenziale ordinario.

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