SI’ ALL’UTILIZZO DELLE CAPACITA’ ASSUNZIONALI PER FINANZIARE I MAGGIORI COSTI DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE MA SOLO PER GLI ENTI SENZA DIRIGENZA – CORTE DEI CONTI LOMBARDIA DELIBERA N. 83/2021

SI' ALL'UTILIZZO DELLE CAPACITA' ASSUNZIONALI PER FINANZIARE I MAGGIORI COSTI DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE MA SOLO PER GLI ENTI SENZA DIRIGENZA - CORTE DEI CONTI LOMBARDIA DELIBERA N. 83/2021

Deve escludersi che l’art. 11 bis comma 2 del dl 135/2018 abbia introdotto, in via generale, la possibilità di utilizzare risorse connesso ad eventuali capacità assunzionali per il trattamento del trattamento accessorio delle posizioni organizzative di cui al nuovo CCNL funzioni locali. La norma, infatti, come già evidenziato da questa Sezione, ha carattere derogatorio rispetto al limite previsto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. nf. 75 del 2017. In tal senso “l’art 11 bis, comma 2, del dln 135/2018 consente una deroga alla disposizione appena ricordata, per i comuni privi di dirigenza, disponendo che l’invarianza della spesa non si applica alle indennità dei titolari di posizioni organizzative, di cui agli artt. 13 ess. del CCNL relativo al comparto funzioni locali, limitatamente alla differenza tra gli importi già attribuiti alla data di entrata in vigore del contratto (21 maggio 2018) e l’eventuale maggior valore attribuito successivamente alle posizioni già esistenti, ai sensi dell’art. 15 del CCNL in parola. Il differenziale da escludere dal computo di cui all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 è soltanto la maggiorazione delle indennità attribuite alle posizioni organizzative già in servizio al momento dell’entrata in vigore del contratto collettivo nazionale. Tale maggiorazione deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti di spesa per il personale, prevista dai commi 557 quater e 562 dell’art. 1 della legge n. 296/2006” (Corte dei conti, sez. reg. controllo Lombardia n. 210/2019/PAR).

Link al documento: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCLOM/83/2021/PAR

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Precisazioni sull’eventuale aumento del limite del salario accessorio per il Servizio Sanitario Nazionale con alcune precisazioni per gli Enti Locali – Parere Ministero Economia e Finanze del 01.09.2020

Precisazioni sull'eventuale aumento del limite del salario accessorio per il Servizio Sanitario Nazionale con alcune precisazioni per gli Enti Locali

LE FONTI DI FINANZIAMENTO DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI SONO FUORI DAL LIMITE DEL SALARIO ACCESSORIO ANCHE PER GLI ENTI CON PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO – CORTE DEI CONTI LIGURIA N. 51/2020

LE FONTI DI FINANZIAMENTO DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI SONO FUORI DAL LIMITE DEL SALARIO ACCESSORIO ANCHE PER GLI ENTI CON PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO

Con riferimento a due iniziative progettuali finanziate mediante utilizzo, rispettivamente, di Fondi Strutturali e di Investimento Europeo (Fondi SIE) e del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo, il Comune istante chiede:a) se le quote delle risorse a disposizione utilizzate per l’attribuzione di compensi accessori al personale interno impiegato in specifiche attività funzionali alla realizzazione dei progetti possano alimentare il Fondo risorse decentrate relativo al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 67 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (di seguito CCNL) del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018, tenuto conto dell’avvenuto avvio da parte dell’Ente di una procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e della preclusione, connessa a tale stato, contenuta nell’art. 67, comma 6 del citato CCNL;b) se le medesime somme di cui si discute, una volta destinate alle indicate finalità, rientrino o meno nell’ambito di applicazione dell’art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale dispone in ordine al limite delle risorse annualmente destinabili al trattamento accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni.Al riguardo la Sezione ha stabilito che:- quanto al primo quesito, dall’esame dell’art. 243-bis, comma 9, lett. a), del TUEL, contenente precetto analogo a quello della suddetta disposizione contrattuale, si ricava che l’avvio di una procedura di riequilibrio finanziario non compromette la possibilità di un ente di incrementare la componente variabile del Fondo risorse decentrate con risorse relative all’utilizzo di fondi comunitari o provenienti da finanziamenti di altri soggetti pubblici;- quanto al secondo quesito, affinché dette risorse possano essere escluse dal computo relativo al tetto di spesa per il trattamento accessorio del personale, occorre che nelle fattispecie concrete cui si riferisce l’Ente istante ricorrano, oltre a talune azioni da parte del medesimo – ubicate, sia a monte, che a valle del riconoscimento dei compensi accessori -, tutti i presupposti e le condizioni delineate nelle deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 20/SEZAUT/2017/QMIG e n. 23/SEZAUT/2017/QMIG, come ricostruite in parte motiva.

Link al documento: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCLIG/51/2020/PAR