AUMENTA IL DIVARIO TRA LE RETRIBUZIONI DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI E QUELLO DELLE FUNZIONI CENTRALI, DOPO IL PROBABILE FLOP DELL’AUMENTO IN DEROGA DEL SALARIO ACCESSORIO, PREVISTO DAL DL 25/2025, IL GOVERNO FINANZIA L’AUMENTO DEGLI STIPENDI DEI MINISTERIALI – DPCM 15/04/2025

AUMENTA IL DIVARIO TRA LE RETRIBUZIONI DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI E QUELLO DELLE FUNZIONI CENTRALI, DOPO IL PROBABILE FLOP DELL'AUMENTO IN DEROGA DEL SALARIO ACCESSORIO, PREVISTO DAL DL 25/2025, IL GOVERNO FINANZIA L'AUMENTO DEGLI STIPENDI DEI MINISTERIALI - DPCM 15/04/2025

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Emendamento alla trasformazione in legge del DL 25 del 14.03.2025 – Superamento limite salario accessorio anno 2016

Emendamento alla trasformazione in legge del DL 25 del 14.03.2025 - Superamento limite salario accessorio anno 2016

All’articolo 14, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. A decorrere dall’anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell’equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall’organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio, sino al conseguimento di una incidenza delle somme destinate alla componente stabile del predetto fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell’anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali, non superiore al 48 per cento. Ai fini del controllo della spesa di cui al Titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le predette amministrazioni indicano, in sede di
rilevazione dei dati del Conto annuale, la maggiore spesa sostenuta derivante dall’incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, e la misura del rapporto percentuale conseguito in attuazione di quanto previsto dal presente comma. In caso di mancata rilevazione in sede di Conto annuale dei dati previsti dal precedente periodo, è indisponibile per la contrattazione integrativa un importo pari al 25 per cento delle risorse incrementali, fino alla regolarizzazione di tale adempimento.».

NELL’AMBITO DEL LIMITE COMPLESSIVO DEL SALARIO ACCESSORIO RISPETTO L’ANNO 2016, E’ POSSIBILE AUMENTARE UNA DELLE VOCI DI SPESA ACCESSORIE – CORTE DEI CONTI LAZIO DELIBERA N. 88/2023

NELL'AMBITO DEL LIMITE COMPLESSIVO DEL SALARIO ACCESSORIO RISPETTO L'ANNO 2016, E' POSSIBILE AUMENTARE UNA DELLE VOCI DI SPESA ACCESSORIE - CORTE DEI CONTI LAZIO DELIBERA N. 88/2023

Il Sindaco del Comune di omissis ha sottoposto a questa Sezione una richiesta di parere sulla corretta modalità di rispetto del “tetto del 2016 delle risorse accessorie”, ai sensi dell’articolo 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75 del 2017. Nello specifico il quesito chiede se la norma richiamata, “a fronte di una riduzione della quota percentuale della convenzione di segreteria rispetto al 2016”, consenta di utilizzare “lo spazio liberato dalla modifica della percentuale di riduzione del Segretario” per “finanziare l’incremento del limite a disposizione delle posizioni organizzative” e, conseguentemente, destinare le risorse ricavate “al trattamento accessorio del personale”. La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia – esprime il seguente parere sul quesito formulato dal Sindaco del Comune di omissis “Al fine di osservare correttamente il tetto 2016 delle risorse accessorie, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, il comune deve considerare le risorse necessarie al trattamento accessorio del personale nel loro ammontare complessivo”.

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/documenti-di-interesse/sezione-giuridica/corte-dei-conti/14152-sezione-regionale-di-controllo-per-il-lazio-delibera-n882023par-impiego-pubblico–funzioni-locali–trattamento-accessorio-del-personale.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni